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Legge

L.R. Emilia-Romagna 14/2003

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 14/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regola in Emilia-Romagna l’apertura e l’esercizio degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con SCIA o autorizzazione nei casi previsti, requisiti morali e professionali, orari liberi, regole su prezzi, subingresso, attività temporanee, controlli e sanzioni. Restano fermi i regimi speciali e alcune disposizioni transitorie per autorizzazioni già esistenti.

Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande

Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande in Emilia-Romagna

La legge regionale regola l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio dell’Emilia-Romagna, nel quadro della normativa statale e dei principi di concorrenza, tutela dei consumatori, semplificazione e qualificazione della rete degli esercizi. La disciplina si applica ai pubblici esercizi e, con regole specifiche, anche ad alcune fattispecie particolari.

Finalità, principi e programmazione

La Regione orienta la disciplina del settore verso sviluppo e innovazione della rete, libertà d’impresa, trasparenza del mercato, tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, flessibilità del settore e valorizzazione del ruolo sociale e turistico degli esercizi. La programmazione territoriale è improntata alla concertazione con enti locali, operatori economici, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori.

La Regione definisce direttive generali che servono ai Comuni per stabilire i criteri e i requisiti strutturali degli esercizi. Nei territori da tutelare i Comuni possono anche programmare le aperture, nel rispetto della normativa statale sui servizi nel mercato interno.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La nozione di somministrazione coincide con la vendita per il consumo sul posto in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine. La legge si estende anche a:

  • distributori automatici in locali esclusivamente destinati a tale attività;
  • somministrazione al domicilio del consumatore;
  • somministrazione in locali non aperti al pubblico.

Restano esclusi i regimi speciali già disciplinati da norme specifiche, tra cui:

  • agriturismo e turismo rurale;
  • strutture ricettive, inclusi bed & breakfast e somministrazione a ospiti/alloggiati nelle forme consentite;
  • circoli privati soggetti al DPR n. 235/2001, per i quali valgono i criteri comunali previsti dalla legge.

Criteri localizzativi e casi in cui la programmazione non si applica

I Comuni, sulla base delle direttive regionali, fissano criteri e requisiti strutturali per l’avvio delle attività. Nelle zone soggette a tutela possono adottare provvedimenti di programmazione delle aperture.

Le regole di programmazione e i relativi criteri non si applicano, tra l’altro, a:

  • esercizi connessi ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, oppure inseriti funzionalmente in strutture di servizio, purché la somministrazione non abbia superficie prevalente;
  • esercizi in aree di servizio di strade extraurbane principali e autostrade, stazioni di trasporto pubblico e mezzi di trasporto pubblico;
  • esercizi negli impianti di distribuzione carburanti, a determinate condizioni di connessione funzionale e titolarità;
  • rifugi alpini;
  • esercizi polifunzionali;
  • mense aziendali e altre attività non aperte al pubblico individuate dai Comuni;
  • attività di somministrazione temporanea;
  • somministrazione al domicilio del consumatore.

I Comuni disciplinano anche l’esercizio stagionale, definito come attività svolta per uno o più periodi dell’anno complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 240 giorni per anno solare.

Funzioni amministrative dei Comuni

Le pratiche di avvio o modifica dell’attività si presentano al SUAP del Comune competente. Il Comune esercita anche la vigilanza e l’eventuale potere sanzionatorio previsto dal testo unico di pubblica sicurezza.

Requisiti soggettivi e professionali

Per esercitare l’attività occorrono i requisiti morali previsti dalla normativa statale. Se l’attività è svolta da società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona preposta, oltre che dagli ulteriori soggetti per i quali è prevista l’informativa antimafia. Nell’impresa individuale devono possederli il titolare e l’eventuale preposto.

È inoltre richiesto uno dei requisiti professionali seguenti:

  • corso professionale per somministrazione o commercio/preparazione alimenti, oppure titolo di studio idoneo;
  • esperienza professionale di almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio nel settore alimentare o della somministrazione, come imprenditore, dipendente qualificato, socio lavoratore o coadiutore familiare;
  • iscrizione al vecchio REC o a determinate sezioni/attività del medesimo registro, salva cancellazione.

La Giunta regionale definisce contenuti, durata, organizzazione del corso, prove finali, convenzioni con soggetti idonei e titoli di studio validi. Il requisito professionale è riconosciuto anche per il commercio alimentare. Per i cittadini UE si applica la normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Gestione di reparti e subgestione

Il titolare di un esercizio o pubblico esercizio può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo convenuto, a soggetto in possesso dei requisiti, previa SCIA al SUAP; la SCIA va presentata anche alla cessazione della gestione. Se la SCIA non viene presentata, il titolare resta responsabile dell’attività svolta dal gestore. Il reparto affidato deve essere strutturalmente collegato all’esercizio e non avere accesso autonomo.

Tipologia degli esercizi e vendita per asporto

La legge configura un’unica tipologia di esercizio di somministrazione, comprensiva delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Il Comune può vietare la somministrazione di alcolici per comprovate esigenze di interesse pubblico. Gli esercizi possono vendere anche per asporto i prodotti oggetto dell’attività.

Titoli abilitativi, SCIA e autorizzazioni

Per apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e trasferimento di gestione o titolarità si applica la disciplina statale richiamata dalla legge regionale. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti richiesti e va presentata su modello regionale con la documentazione indicata dalla Giunta.

L’attività riservata a soggetti particolari è in generale soggetta a SCIA, salvo la normativa di settore. Nelle zone soggette a tutela l’esercizio è subordinato anche al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di destinazione d’uso, sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità; l’adempimento può essere richiesto entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità.

Attività escluse da autorizzazione o SCIA

Non sono soggette ad autorizzazione né a SCIA le attività svolte direttamente, senza fini di lucro e nei limiti dei compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili, scuole, case di riposo, caserme, strutture delle forze dell’ordine e strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati, oltre ad altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

Attività temporanee e sagre

In occasione di fiere, feste, sagre, mercati e altre riunioni straordinarie, la somministrazione temporanea è soggetta a SCIA al Comune competente; nelle zone tutelate è richiesta autorizzazione. L’attività è consentita solo per il periodo della manifestazione e nei locali o luoghi interessati, con requisiti morali e professionali oppure con responsabile in possesso dei requisiti.

Per manifestazioni religiose, benefiche, solidaristiche, sociali o politiche, basta la SCIA e sono richiesti solo i requisiti morali e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. La durata delle attività temporanee non può superare 30 giorni consecutivi. Ogni Comune approva annualmente il calendario delle sagre.

Distributori automatici e attività accessorie

L’installazione di distributori automatici in locali esclusivamente destinati a tale attività è disciplinata dalla legge. Negli altri casi si applica la disciplina del commercio. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche resta soggetta ai limiti statali.

I titoli abilitativi consentono anche l’uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti di diffusione sonora e immagini, purché i locali non siano allestiti come pubblico spettacolo. Sono inoltre consentiti piccoli trattenimenti musicali senza ballo, entro limiti di capienza e afflusso, senza biglietto d’ingresso o maggiorazione delle consumazioni; i Comuni ne definiscono le caratteristiche operative.

Durata, decadenza, sospensione e revoca

Autorizzazioni e SCIA hanno durata indeterminata e si riferiscono ai locali/aree indicati. Per le attività stagionali e temporanee devono risultare i periodi di esercizio.

I titoli decadono se:

  • l’attività è sospesa per oltre 12 mesi;
  • non sono più posseduti i requisiti soggettivi;
  • nel subingresso il cessionario non avvia l’attività entro 6 mesi, salvo forza maggiore;
  • nelle attività soggette ad autorizzazione, l’esercizio non viene avviato entro 180 giorni dal rilascio, salvo proroga.

La sospensione è possibile per perdita della sorvegliabilità o per mancato rispetto di indicazioni comunali a tutela degli abitati limitrofi; può seguire la revoca nei casi previsti o per pubblico interesse.

Orari, chiusura temporanea e prezzi

Gli orari sono liberamente determinati dall’esercente, che deve rispettarli e renderli noti al pubblico. La chiusura temporanea deve essere comunicata con cartello visibile dall’esterno e, se superiore a 30 giorni, anche al Comune.

Per i prezzi:

  • i prodotti per asporto esposti al pubblico seguono la disciplina generale sulla pubblicità dei prezzi;
  • per la somministrazione le bevande devono avere tabella interna prezzi;
  • per gli alimenti la tabella interna è obbligatoria e, nelle ristorazioni, anche all’esterno o visibile dall’esterno;
  • in caso di servizio al tavolo, il listino va esposto prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale costo del servizio.

Sanzioni e competenze

L’esercizio senza titolo, con titolo revocato/sospeso/decaduto o senza requisiti comporta la sanzione prevista dal testo unico di pubblica sicurezza. Per le altre violazioni si applica la sanzione prevista per l’inosservanza della disciplina autorizzatoria. Si applicano anche le norme sul procedimento sanzionatorio del TULPS. Il Comune riceve il rapporto, applica le sanzioni e incassa i proventi.

Regime transitorio

I Comuni, entro un anno dall’entrata in vigore delle direttive regionali, devono stabilire i criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle per trasferimento di sede. Fino ad allora e comunque non oltre tale termine valgono i parametri numerici previsti dalla legge statale del 1996, se già adottati prima dell’entrata in vigore della legge regionale.

Sono inoltre previste regole transitorie per:

  • titolari di autorizzazioni previgenti che possono estendere l’attività senza conversione del titolo;
  • titolari di determinate autorizzazioni previgenti che possono attivare locali diversi o cedere rami d’azienda entro sei mesi;
  • riconoscimento del requisito professionale a chi abbia già presentato domanda di iscrizione al REC;
  • titolari da almeno due anni di autorizzazione comunale per somministrazione di pasti e bevande, che possono ottenere l’autorizzazione di pubblico esercizio se in possesso dei requisiti.

Norme finali e rapporti con la normativa precedente

Con l’entrata in vigore della legge cessa l’applicazione diretta in Emilia-Romagna della legge n. 287/1991, salvo i richiami espressamente conservati. Restano ferme le norme statali su sorvegliabilità, ordine pubblico e sicurezza. Ai fini di altre discipline regionali e statali, i requisiti per la somministrazione sono quelli previsti dalla presente legge; l’iscrizione al REC, ove richiesta, è sostituita dai requisiti professionali oggi previsti.

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