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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32865/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva riconosciuto alla società olandese il rimborso parziale della ritenuta sugli interessi applicata da fonte italiana, deducendo: (i) insufficiente valore del certificato olandese prodotto ai sensi dell'art.12 del Protocollo alla Convenzione Italia-Paesi Bassi perché attestava solo la residenza e non la qualità di beneficiario effettivo né la doppia imposizione; (ii) mancata prova che la società fosse il beneficiario effettivo degli interessi (assenza di trattenimento e uso autonomo dei flussi, possibile mera interposizione) e mancata prova dell'effettivo esborso dell'imposta in Olanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto: (a) ammissibile il ricorso; (b) infondata la censura relativa al certificato: la giurisprudenza consolidata considera idoneo un certificato di residenza fiscale per adempiere all'onere previsto dal Protocollo; (c) infondato il secondo profilo relativo all'obbligo di provare l'effettivo pagamento dell'imposta in Olanda: è sufficiente che il reddito concorrA alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza anche se non vi sia stato un effettivo prelievo monetario; (d) quanto alla qualità di beneficiario effettivo, la CTR aveva valutato gli elementi probatori (atto costitutivo, visura, documentazione bancaria, accordi infragruppo, bilanci) e aveva ritenuto superati i test indicativi, valutazione di fatto non rivedibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Paesi Bassi contro le doppie imposizioni

    L'art. 11 prevede una ritenuta ridotta (10%) sugli interessi pagati al beneficiario effettivo. La Corte conferma che il riconoscimento del beneficio richiede la qualità di beneficiario effettivo, ma la prova dell'assoggettamento fiscale nello Stato di residenza può essere soddisfatta in astratto (inclusione nel reddito imponibile) senza dimostrare l'effettivo esborso.

  • Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Paesi Bassi

    Prevede che le domande di rimborso siano accompagnate da un'attestazione ufficiale delle autorità olandesi. La Corte interpreta, conformemente a precedente giurisprudenza, che un certificato di residenza fiscale è idoneo a soddisfare la predetta attestazione anche se non certifica il concreto prelievo fiscale.

  • Codice civile

    Stabilisce l'onere della prova. Applicato per ricordare che incombe sulla parte che chiede il beneficio (la società) l'onere di provare la qualità di beneficiario effettivo; tuttavia la Corte valorizza la documentazione prodotta come idonea a superare tale onere nel caso concreto.

  • Codice di procedura civile

    Art. 360 citato come fondamento dei motivi di cassazione; art. 366 richiede una sommaria esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione: la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità ritenendo che il ricorso non fosse un 'assemblato' tale da pregiudicare la comprensione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte segnala che, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, non si applica la disciplina che prevederebbe l'assunzione a debito del contributo.

Massime di principio

  • Per ottenere benefici da una convenzione contro le doppie imposizioni lo Stato richiedente (o il contribuente) deve dimostrare la qualità di beneficiario effettivo; l'onere probatorio grava sul richiedente.
  • Il certificato di residenza fiscale emesso dall'autorità dello Stato contraente è, di regola, idoneo a soddisfare l'attestazione richiesta dai protocolli convenzionali anche se non attesta l'effettivo prelievo fiscale nello Stato di residenza.
  • Non è necessario provare l'effettivo esborso monetario dell'imposta nello Stato di residenza: è sufficiente che il reddito concorra alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza (soggezione in astratto).
  • La verifica della qualità di beneficiario effettivo si effettua attraverso test indicativi (substantive business activity, dominion, business purpose): attenzione al dominion test, che valuta la libera disponibilità del flusso reddituale e rappresenta il nucleo centrale dell'indagine.
  • Documentazione utile a dimostrare la qualità di beneficiario effettivo: atto costitutivo, visure, delibere societarie, accordi infragruppo, documentazione bancaria che provi l'incasso e la tempistica dei trasferimenti, bilanci che mostrino la posizione creditoria/debitrice e l'eventuale tassazione nel Paese di residenza.
  • Se l'autorità fiscale contesta la sussistenza del beneficio per possibile interposizione, la questione può risolversi in un accertamento di fatto (esame degli elementi probatori) difficilmente rivedibile in sede di legittimità salvo profili di violazione di diritto.
  • Le convenzioni mirano a eliminare la doppia imposizione e a favorire l'attività economica internazionale: l'interpretazione non deve essere sia troppo restrittiva da vanificare il beneficio né troppo permissiva da agevolare abusi; pertanto va bilanciata con i principi antiabuso e con la valutazione fattuale.

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