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Legge

L.R. Lombardia 28/2016

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

Normativa regionaleL.R. Lombardia 28/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il sistema lombardo di tutela e gestione di parchi, riserve, monumenti naturali, PLIS e siti Natura 2000, affidando ai parchi un ruolo di riferimento e prevedendo aggregazioni, integrazioni, convenzioni e regole su personale, beni e rapporti giuridici. Molte misure operative e transitorie erano legate a termini 2017-2019; alcune disposizioni finanziarie riguardano il triennio 2019-2021.

Riorganizzazione della gestione delle aree protette lombarde e dei siti Natura 2000

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree protette

La legge disciplina una riorganizzazione del sistema lombardo delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, nel rispetto della normativa statale. L’obiettivo è integrare soggetti gestori, semplificare la governance e mantenere invariato il livello di tutela delle aree della Lombardia.

Finalità e modello di governance

Il provvedimento mira a:

  • favorire un sistema integrato tra parchi, riserve naturali, monumenti naturali, PLIS e siti di Rete Natura 2000;
  • consolidare la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico;
  • promuovere sviluppo sostenibile, biodiversità, compensazioni ambientali e servizi ecosistemici;
  • completare rete ecologica e rete verde regionale;
  • rafforzare la governance tramite l’individuazione di ambiti territoriali ecosistemici.

L’ente gestore del parco è individuato come soggetto regionale di riferimento per la gestione di riserve naturali, monumenti naturali, PLIS e siti Natura 2000, secondo quanto previsto dalla legge.

Definizioni rilevanti

La disciplina distingue tra aree regionali protette e altre forme di tutela. Introduce inoltre:

  • macroaree, come porzioni del territorio regionale usate per la progressiva aggregazione;
  • ambiti territoriali ecosistemici, come unità di riferimento per aggregazioni tra parchi, integrazioni e gestione dei siti Natura 2000;
  • aggregazione tra parchi, intesa come unificazione volontaria di due o più parchi dello stesso ambito con nuovo ente gestore;
  • integrazione, cioè assorbimento di riserve naturali e monumenti naturali nel parco di riferimento con estinzione dei precedenti enti gestori, se esistenti;
  • parco di riferimento, cioè il parco scelto o presente nell’ambito per coordinare il percorso di integrazione.

Procedura di riorganizzazione

La riorganizzazione si sviluppa attraverso una procedura scandita da atti regionali e proposte degli enti gestori dei parchi.

  • Entro 1 mese dall’entrata in vigore, la Giunta approva linee guida per la formulazione delle proposte.
  • Entro 5 mesi, gli enti gestori dei parchi trasmettono una proposta unitaria di ambiti territoriali ecosistemici con cartografia 1:100.000.
  • Entro 8 mesi, la Giunta individua i parametri gestionali, verifica la coerenza delle proposte e definisce gli ambiti territoriali ecosistemici.
  • Entro 30 settembre 2019, gli enti gestori trasmettono il programma di razionalizzazione dei servizi e il progetto di riorganizzazione.
  • Entro 6 mesi dal ricevimento di tali proposte, la Giunta approva il programma e, per singoli ambiti, il progetto di riorganizzazione.
  • Entro 3 mesi dall’approvazione, gli enti gestori avviano le procedure per l’intervento legislativo regionale.

La legge prevede che la riorganizzazione non comporti, in via generale, modifiche ai perimetri delle aree protette e delle altre forme di tutela, salvo limitate ipotesi collegate ai PLIS.

Convenzioni, rapporti giuridici e subentro

Per l’integrazione di riserve naturali e monumenti naturali nel parco di riferimento, gli enti gestori dovevano stipulare convenzioni entro il 31 luglio 2019. Le convenzioni disciplinano:

  • rapporti patrimoniali ed economico-finanziari;
  • individuazione del personale;
  • beni immobili e mobili da trasferire o concedere in uso;
  • modalità di rapporto tra gestori nella fase transitoria;
  • regolazione dei rapporti finanziari per la gestione.

Le convenzioni potevano anche riconoscere forme di gestione associata già esistenti. La loro durata era limitata fino all’entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione del percorso di riorganizzazione.

Nei casi di integrazione o aggregazione, il nuovo soggetto o il parco di riferimento subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nelle risorse e nei beni funzionali alla tutela dell’area.

Gestione dei siti di Rete Natura 2000

Di regola, i siti Natura 2000 sono gestiti dal parco di riferimento dell’ambito territoriale ecosistemico. Gli enti gestori dei siti devono ricognire i rapporti attivi e passivi e concordare il subentro.

Restano però possibili casi particolari: se i siti sono gestiti da ERSAF, da istituti scientifici riconosciuti o da associazioni naturalistiche con adeguate garanzie tecniche e organizzative, essi continuano ad essere gestiti secondo la disciplina previgente, salvo diversa valutazione della Giunta nel progetto di riorganizzazione.

La Giunta indica la data di subentro dei parchi e aggiorna le deliberazioni regionali già adottate per la gestione dei siti.

PLIS e autonomia gestionale

I gestori dei PLIS possono partecipare alla riorganizzazione in due modi:

  • chiedendo la prosecuzione autonoma, dimostrando capacità realizzative negli ultimi cinque anni;
  • aderendo a processi di aggregazione o affidando al parco di riferimento, entro il 31 luglio 2019, le funzioni operative, gestionali e amministrative tramite convenzione.

La Giunta riconosce l’autonomia gestionale dei PLIS e ne aggiorna periodicamente il riconoscimento almeno ogni cinque anni. Le forme di affidamento convenzionale non modificano il regime originario di tutela.

Personale, beni e successione nei rapporti

Il personale segue il modello organizzativo risultante dalla riorganizzazione:

  • nei casi di aggregazione, il parco esercita le funzioni con il proprio personale e con quello trasferito dagli enti estinti;
  • nei casi di integrazione, opera con personale proprio e con quello trasferito dagli enti gestori integrati;
  • nei casi di subentro a enti locali nella gestione di riserve o monumenti naturali, il personale addetto in via esclusiva può essere trasferito o distaccato;
  • sono ammesse convenzioni per la messa a disposizione di personale non esclusivamente dedicato.

Le risorse economiche e i beni immobili e mobili funzionali alla tutela passano al nuovo gestore o al parco di riferimento, secondo le convenzioni. Il subentrante assume anche i rapporti giuridici attivi e passivi dei precedenti gestori.

Servizi ecosistemici e compensazioni ambientali

La legge valorizza i servizi ecosistemici e ambientali e collega tale tema agli atti di competenza regionale adottati in seguito all’evoluzione della normativa statale di settore.

I parchi regionali devono inoltre predisporre un elenco delle opportunità di compensazione ambientale, utile per individuare lavori e interventi compensativi previsti dalla normativa regionale e urbanistica. I parchi possono anche fornire supporto tecnico specialistico agli enti locali per interventi di conservazione della biodiversità, infrastrutture ecologiche e valorizzazione delle aree verdi comunali.

Per gli indennizzi da danni causati dalla fauna selvatica, i contributi regionali possono essere erogati solo se l’ente gestore relaziona gli interventi di contenimento della fauna dannosa, secondo le norme richiamate.

Incentivi per l’aggregazione volontaria dei parchi

Per favorire l’aggregazione volontaria tra parchi, la Regione prevede incentivi finanziari nei limiti del bilancio disponibile.

Gli incentivi:

  • sono erogati in parte corrente per quattro anni consecutivi;
  • decorrono dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge istitutiva dell’aggregazione;
  • ammontano al 30% in più del contributo annuale spettante ai parchi interessati.

Dal 2019 al 2022, eventuali risorse non utilizzate per tali incentivi possono essere riallocate ai parchi regionali per gli adempimenti connessi all’integrazione di riserve e monumenti naturali e per il processo di riorganizzazione delle altre forme di tutela.

Ai parchi che chiedono l’istituzione di un nuovo parco mediante aggregazione è riconosciuta priorità nell’assegnazione di risorse regionali per opere infrastrutturali e di connessione ecologica.

Nuove aree protette e divieti specifici

L’istituzione e l’ampliamento delle aree regionali protette continuano a seguire la disciplina della l.r. 86/1983, anche nel corso del processo di riorganizzazione. Lo stesso vale per i PLIS di nuova istituzione o ampliamento, che possono avviare una gestione autonoma in attesa dell’aggiornamento regionale o applicare la disciplina convenzionale.

La Regione promuove il completamento della rete delle aree protette in ciascun ambito territoriale ecosistemico. Alcuni ambiti territoriali lombardi sono individuati come aree di interesse prioritario per nuove istituzioni.

È inoltre previsto un divieto di realizzazione, in specifiche aree di tutela, di impianti di recupero o smaltimento rifiuti appartenenti a determinate categorie industriali, salvo quelli già autorizzati alla data di entrata in vigore della legge; il divieto si applica anche alle istanze autorizzative già pendenti.

Norme transitorie sulla tutela e sul regime delle aree

Durante la riorganizzazione restano fermi i regimi di tutela previgenti:

  • nei casi di aggregazione di parchi regionali, continuano ad applicarsi i piani territoriali di coordinamento vigenti fino al nuovo piano;
  • per i parchi naturali aggregati, valgono i divieti della legge istitutiva e del piano del parco;
  • le riserve naturali integrate mantengono denominazione e regime di tutela;
  • le previsioni dei piani delle riserve restano efficaci fino alla variante del piano del parco o del piano di gestione;
  • i monumenti naturali integrati conservano denominazione e, se più tutelante, il regime di tutela originario;
  • nei siti Natura 2000 trasferiti ai parchi continuano ad applicarsi misure di conservazione e, ove presenti, i piani di gestione.

Modifiche al PRAP e abrogazioni

La legge modifica la disciplina del PRAP, prevedendo l’avvio delle procedure di approvazione da parte della Giunta entro nove mesi dall’approvazione del progetto di riorganizzazione. In prima applicazione, il PRAP ha orizzonte temporale al 2020, con possibilità di rinnovo all’inizio di ogni legislatura regionale, e deve essere pubblicato sul BURL.

Sono inoltre abrogati gli articoli 4 e 5 della l.r. 12/2011.

Aspetti finanziari

Le spese per gli incentivi previsti per l’aggregazione dei parchi sono coperte con risorse correnti stanziate per il triennio 2019-2021. La copertura è prevista nella missione 9, programma 05, titolo 1 del bilancio regionale, con possibilità di rideterminazione annuale ai sensi della disciplina contabile regionale.

Disposizioni finali e cessazione degli organi

La legge contiene una disciplina transitoria sugli organi degli enti gestori:

  • gli organi in scadenza tra l’entrata in vigore della legge collegata 2017 e il termine previsto per le proposte di riorganizzazione sono prorogati fino alla trasmissione delle proposte e comunque non oltre il 31 ottobre 2019;
  • presidenti e componenti dei consigli di gestione cessano comunque dalla carica alla trasmissione delle proposte e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2019.

È inoltre previsto che gli enti parco regionali siano soggetti alla vigilanza e al controllo della Regione secondo la disciplina generale del sistema regionale. In caso di mancato versamento della quota obbligatoria da parte di Provincia o Città Metropolitana, il diritto di voto viene sospeso fino al pagamento.

Nelle aree regionali protette è vietato l’uso di fuochi d’artificio ad alta rumorosità e con sostanze altamente tossiche; sono consentiti solo spettacoli autorizzati con prodotti a rumore ridotto e a basso impatto ambientale.

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