Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Lombardia 8/2016

Modifica degli articoli 2, 9, 10, 11, 18 e 22, nonché dell'allegato C bis del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)'

Normativa regionaleR.R. Lombardia 8/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. Lombardia 2/2009 sui contributi alle unioni di comuni lombarde, aggiornando termini per l’iscrizione al registro, modalità di presentazione delle domande, contenuti della relazione annuale e uffici regionali competenti. Introduce una disciplina transitoria per il 2016 e precisa che il nuovo requisito di iscrizione vale dal 2017 per i contributi ordinari e straordinari.

Modifiche alla disciplina lombarda dei contributi alle unioni di comuni

Modifiche alla disciplina dei contributi alle unioni di comuni lombarde

Il regolamento regionale della Lombardia n. 8 del 14 ottobre 2016 interviene sul regolamento regionale n. 2 del 2009, che disciplina i contributi alle unioni di comuni lombarde in attuazione della l.r. 19/2008. Le modifiche riguardano soprattutto requisiti di accesso, termini procedurali, canali di presentazione delle domande e contenuti della rendicontazione annuale.

Requisito di iscrizione al registro regionale e termini di presentazione

Viene precisato che l’iscrizione nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde deve avvenire entro termini temporali specifici rispetto alla domanda di contributo:

  • per il contributo straordinario, entro il 31 dicembre dell’anno precedente al termine per la domanda;
  • per il contributo ordinario, entro il 1° aprile dell’anno di presentazione della domanda;
  • la richiesta di iscrizione deve essere inviata alla Regione entro il novantesimo giorno antecedente tali termini.

È inoltre previsto un regime transitorio: il requisito dell’iscrizione entro i termini indicati si applica alle domande di contributo ordinario o straordinario presentate per l’annualità 2017. Per l’annualità 2016, in prima applicazione, la scadenza per l’invio della richiesta di iscrizione è posticipata al sessantesimo giorno precedente i termini ordinari, ma solo per le unioni costituite entro quella scadenza e composte da almeno un comune che abbia rinnovato i propri organi elettivi nel 2016.

Relazione annuale e rendicontazione

La relazione annuale non è più riferita al solo rendiconto annuale dell’esercizio finanziario, ma al rendiconto annuale dell’unione e dei comuni aderenti. La relazione annuale è costruita mediante l’elaborazione dei dati economici, amministrativi e organizzativi inseriti dall’unione in una piattaforma informativa regionale dedicata, accessibile tramite il sito indicato dal regolamento.

L’inserimento dei dati in piattaforma equivale alla trasmissione alla Regione sia della relazione annuale prevista dalla l.r. 19/2008 sia di quella disciplinata dal regolamento regionale.

Anche la documentazione da allegare alla domanda di contributo ordinario viene aggiornata, richiedendo il rendiconto annuale dell’unione e dei comuni aderenti relativo all’esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di concessione del contributo.

Presentazione delle domande e competenza degli uffici regionali

Le domande di contributo ordinario e straordinario non si presentano più alla STER competente per provincia, ma all’ufficio territoriale regionale competente per territorio.

Resta fermo che, quando non esista un ufficio territoriale regionale competente per territorio, la domanda va presentata alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.

Per il territorio della Città metropolitana di Milano, ove esista l’ufficio territoriale regionale competente, il provvedimento è adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali su proposta del dirigente dell’ufficio territoriale presso il quale è stata presentata la domanda.

Ulteriori precisazioni sui requisiti documentali

Vengono aggiornati anche i riferimenti alla documentazione richiesta ai fini del contributo, sostituendo i richiami al rendiconto del solo esercizio finanziario con il rendiconto annuale dell’unione e dei comuni aderenti. In un caso è eliminata una specifica lettera del comma relativo ai documenti da presentare, con conseguente semplificazione della disciplina istruttoria.

Termine finale per una scadenza del procedimento

Il regolamento sostituisce il termine del 15 ottobre con quello del 31 ottobre in una disposizione dell’articolo 22 del r.r. 2/2009, prorogando così la scadenza prevista per quella fase del procedimento.

Aggiornamento dell’allegato

È sostituito anche l’allegato C bis, relativo alla “richiesta di deroga all’ambito territoriale”, secondo il nuovo testo allegato al regolamento.

Valutazione di attualità

L’atto non appare obsoleto: modifica una disciplina regionale ancora funzionale sulla concessione dei contributi alle unioni di comuni lombarde e contiene anche regole transitorie ormai superate nella loro applicazione originaria, ma la normativa di base resta di interesse operativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.