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Legge

L.R. Lombardia 31/2016

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 31/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per la Lombardia i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei consiglieri regionali, degli assessori e dei sottosegretari regionali. Stabilisce requisiti di elettorato passivo, cause ostative, procedure di contestazione/rimozione e decadenza, con norme transitorie applicabili anche ai procedimenti pendenti.

Ineleggibilità e incompatibilità per le cariche regionali lombarde

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità per le cariche regionali lombarde

La legge regionale disciplina, per la Regione Lombardia, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi al Presidente della Regione, ai consiglieri regionali, agli assessori regionali e ai sottosegretari regionali. L’intervento si colloca nei limiti dei principi fondamentali statali e regola anche le procedure di contestazione, rimozione e decadenza.

Elettorato passivo e requisiti per la candidatura

Possono essere eletti Presidente della Regione e consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto 18 anni nel primo giorno fissato per la votazione. Per la carica di Presidente resta fermo quanto previsto dalla legge regionale elettorale del 2012 richiamata dal testo.

Cause di ineleggibilità

Sono ineleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale numerose categorie di titolari di funzioni pubbliche o di vertice, quando operano nel territorio regionale o comunque in posizioni che possono interferire con l’esercizio del mandato. In particolare rientrano tra i casi ostativi:

  • vertici di Governo, amministrazione statale, forze di polizia e strutture dirigenziali generali dello Stato;
  • prefetti, viceprefetti e funzionari di pubblica sicurezza operanti nel territorio regionale;
  • ufficiali generali, ammiragli e ufficiali superiori con comando nel territorio regionale;
  • magistrati e componenti di organi giurisdizionali indicati dalla legge, quando esercitano funzioni nel territorio regionale;
  • giudici costituzionali, magistrati delle giurisdizioni superiori, avvocati e procuratori dello Stato e altri soggetti di giustizia sovranazionale richiamati dalla norma;
  • titolari di incarichi di vertice in organismi di garanzia, vigilanza e autorità indipendenti statali e regionali, incluso il Corecom lombardo;
  • ecclesiastici e ministri di culto;
  • segretari generali, dirigenti e personale dipendente della Giunta e del Consiglio regionale lombardo;
  • organi di gestione, amministrazione e direzione degli enti del sistema regionale;
  • per il sistema sanitario e sociosanitario, i direttori generali, amministrativi, sanitari e sociosanitari, nonché, per gli IRCCS, anche i componenti del CdA e i direttori scientifici;
  • organi apicali e dirigenti delle società partecipate o controllate dalla Regione in misura superiore al 50% o comunque controllate, anche indirettamente;
  • componenti di organi regionali di garanzia e revisione e degli organi delle agenzie regionali istituite con legge regionale.

Procedura di accertamento e rimozione delle ineleggibilità

Se una causa di ineleggibilità sussiste in capo al Presidente o a un consigliere regionale, il Consiglio regionale procede alla contestazione e all’accertamento secondo il proprio regolamento generale. La causa non produce effetti se l’interessato cessa dalla funzione o dalla carica non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, mediante dimissioni, trasferimento, revoca o collocamento in aspettativa, con effettiva astensione da ogni atto inerente alla funzione, salvo gli atti dovuti, urgenti e improrogabili.

La rimozione si perfeziona quando la comunicazione viene inviata all’organo competente con raccomandata A/R, PEC con firma digitale oppure consegna al protocollo. La rimozione opera anche se dimissioni, trasferimento, revoca o aspettativa non sono ancora stati materialmente accettati o eseguiti. Se la causa non è rimossa o non vi è effettiva astensione, il Consiglio regionale annulla l’elezione.

Cause di incompatibilità per Presidente e consiglieri regionali

La legge elenca numerose incompatibilità con la carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale. Tra le principali figurano:

  • mandato parlamentare nazionale o europeo;
  • cariche governative statali;
  • cariche regionali in altre Regioni;
  • cariche politiche locali nel territorio lombardo, tra cui presidente della provincia, consigliere provinciale, sindaco, consigliere di Città metropolitana, assessore comunale sopra soglia demografica, presidente o assessore di comunità montana o unione di comuni sopra 15.000 abitanti;
  • vertici di consorzi o enti pubblici regionali con finanziamenti continuativi;
  • componenti del CSM e del CNEL;
  • vertici delle Camere di commercio con sede in Lombardia;
  • commissario straordinario di istituzioni o enti richiamati dalla norma, salvo che l’incarico sia conferito in ragione della carica regionale.

Sono inoltre incompatibili, salvo eccezioni specifiche, i vertici e dirigenti di enti, istituti, aziende e società sottoposti a vigilanza regionale; i vertici di fondazioni costituite o partecipate dalla Regione o beneficiarie di contributi regionali continuativi nell’ultimo biennio; i soggetti legati da rapporti contrattuali con Giunta, Consiglio o enti del sistema regionale; i componenti di comitati tecnico-consultivi e incarichi di consulenza previsti dalla legge sull’organizzazione e il personale; i debitori verso Regione o suoi enti per sentenze passate in giudicato o per tributi, imposte e tasse dopo notifica rimasta infruttuosa; componenti del CAL e del Consiglio per le pari opportunità; vertici di istituti bancari; rettori delle università lombarde; rappresentanti di interessi iscritti alla disciplina sulla trasparenza; personale delle segreterie e staff politici della Giunta, dell’Ufficio di Presidenza e dei gruppi consiliari.

La lite pendente non costituisce incompatibilità. È inoltre incompatibile chi, durante il mandato, sopravvenga in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

Incompatibilità tra assessore regionale e consigliere regionale

L’esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con quello di consigliere regionale. Il consigliere nominato assessore è sospeso dalla carica consiliare per la durata dell’incarico e viene temporaneamente sostituito nella prima adunanza successiva alla nomina, secondo il meccanismo di supplenza previsto dalla legge elettorale regionale. Le regole si applicano dalla XI legislatura.

Esimenti e incarichi conferiti per legge

Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni attribuiti al Presidente della Regione o ai consiglieri regionali in virtù di una norma di legge o dello Statuto d’autonomia, quando siano connessi al mandato elettivo.

Procedura per le incompatibilità e decadenza

Quando sussiste o sopravviene una causa di incompatibilità, il Consiglio regionale procede alla contestazione e all’accertamento secondo il regolamento generale. Per mantenere valida l’opzione per il mandato regionale è necessaria la rimozione della causa e l’effettiva cessazione o astensione dal compimento di atti inerenti alla carica o funzione, salvo gli atti dovuti, urgenti e improrogabili. Per la rimozione vale la stessa procedura prevista per le ineleggibilità.

Se l’opzione non viene esercitata o non è valida, il Consiglio regionale dichiara la decadenza.

Assessori e sottosegretari regionali non consiglieri

Gli assessori regionali e i sottosegretari regionali non appartenenti al Consiglio regionale devono, ai fini della nomina e durante il mandato, possedere i requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non trovarsi in situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per Presidente e consiglieri. Per tali soggetti non si applica la deroga collegata ai limiti di età richiamata dalla legge elettorale regionale. Anche per essi l’accertamento e la contestazione seguono il regolamento generale del Consiglio, e si applicano le esimenti generali sugli incarichi conferiti per legge o Statuto.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga una disposizione del collegato regionale 2009. Il testo rinvia inoltre al coordinamento con la disciplina regionale previgente in materia di nomine e designazioni.

Regime transitorio e applicazione ai procedimenti in corso

Le nuove norme si applicano anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore. Tuttavia, nel corso della X legislatura non possono essere contestati incarichi già assunti alla data di entrata in vigore della legge se, secondo la disciplina precedente, non costituivano ineleggibilità o incompatibilità. Restano ferme alcune disposizioni richiamate di precedenti leggi regionali in materia di riduzione dei costi della politica e di nomine e designazioni.

Decorrenza ed effetti finanziari

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. L’attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

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