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Sentenza

Sentenza del 13/03/2015 n. 5032 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza aveva contestato alla società la vendita di mobili senza emissione delle relative fatture, con annotazione nel registro dei corrispettivi, irrogando sanzioni IVA per gli anni 1986 e 1987. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP, il curatore fallimentare aveva proposto appello sostenendo di non essere stato informato del processo, della sentenza di primo grado e della dichiarazione di fallimento, e quindi di poter impugnare tardivamente. Deduceva inoltre la mancata interruzione del giudizio e, nel merito, l'illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero delle Finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale spetta esclusivamente a quest'ultima. Ha rigettato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo relativo alla tardività dell'appello. La dichiarazione di fallimento, intervenuta dopo la costituzione in giudizio della società, non aveva prodotto automaticamente l'interruzione del processo, poiché all'epoca dei fatti non era applicabile la successiva modifica dell'art. 43 della legge fallimentare e non risultava che il procuratore avesse dichiarato o notificato l'evento interruttivo. I motivi sulla nullità della sentenza e sul merito delle sanzioni sono stati dichiarati assorbiti. Il curatore è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in 12.500 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, comma 3, e 51

    Disciplinano i termini per proporre appello nel processo tributario. La CTR ha ritenuto tardivo l'appello del curatore e la Cassazione ha confermato l'esito.

  • art. 327 c.p.c.

    Prevede il termine lungo per le impugnazioni. La mancata conoscenza personale del processo non è stata ritenuta sufficiente a eludere tale termine nel caso concreto.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 43

    L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo

    La disposizione, nella versione introdotta successivamente ai fatti, non era applicabile ratione temporis. La Corte ha quindi applicato il regime precedente.

  • art. 300 c.p.c.

    La perdita della capacità processuale della parte costituita non determina automaticamente l'interruzione: occorre che il procuratore dichiari l'evento in udienza o lo notifichi alle altre parti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 40 e 42

    Richiamati dal ricorrente in relazione agli effetti dell'interruzione e alla validità della sentenza, ma le relative censure sono state dichiarate assorbite.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 22 e 41

    Norme IVA richiamate dal ricorrente per contestare gli obblighi di documentazione delle operazioni e le conseguenze delle violazioni; la Corte non ha esaminato il merito.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6

    Norma sanzionatoria IVA invocata dal ricorrente, ma non esaminata perché il ricorso è stato respinto per ragioni processuali.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10

    Norma sul principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione, richiamata senza valutazione nel merito.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3

    Norma sui principi di legalità e applicazione temporale delle sanzioni amministrative tributarie, richiamata dal ricorrente ma non esaminata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la dichiarazione di fallimento di una parte già costituita non comporta necessariamente l'interruzione automatica del giudizio, soprattutto per i procedimenti soggetti al regime normativo anteriore alla modifica dell'art. 43 della legge fallimentare.
  • Per ottenere l'interruzione del processo, l'evento deve essere dichiarato dal procuratore in udienza oppure notificato alle altre parti; in mancanza, il giudizio può proseguire con le parti originarie.
  • Il curatore non può normalmente superare i termini ordinari di impugnazione limitandosi a sostenere di non aver avuto conoscenza del processo, se non dimostra una specifica causa giuridica di rimessione in termini o invalidità processuale.
  • La perdita della capacità processuale del fallito è relativa alla massa dei creditori: il curatore può farla valere, ma il giudice non la rileva necessariamente d'ufficio e la controparte non è automaticamente tenuta a eccepirla.
  • Dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, nei giudizi tributari instaurati successivamente, la legittimazione processuale spetta all'Agenzia e non al Ministero delle Finanze.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile o respinta per una questione processuale preliminare, le censure relative al merito della pretesa tributaria possono essere dichiarate assorbite e non vengono esaminate.

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