Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cerasoli era stato condannato per aver omesso di comunicare all'INPS, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, di essere stato condannato per delitti in materia di armi e di essere destinatario di ordinanza di detenzione domiciliare, percependo indebitamente euro 10.307,44. In Cassazione la difesa ha dedotto errore scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p. sostenendo che l'imputato si era rivolto a un CAF che aveva compilato la domanda senza segnalare ostatività, che la detenzione domiciliare non era prevista tra le situazioni ostative dall'art. 7 comma 3 d.l. n. 4/2019 e che, per effetto di successiva abrogazione/entrata in vigore di norme sopravvenute, sarebbe dovuta trovare applicazione la lex mitior.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Pur richiamando la successione normativa (abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 con L. 197/2022 e la deroga/soluzione transitoria prevista dall'art. 13 comma 3 del d.l. 48/2023), la Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che lo stato di detenzione domiciliare fosse di per sé ostativo al riconoscimento del beneficio. La disciplina vigente al momento della domanda richiedeva la mancata sottoposizione a misura cautelare personale e l'assenza di condanne definitive per specifici reati indicati dall'art. 7 comma 3; le condanne per "delitti in materia di armi" non rientravano tra quelle elencate e quindi la detenzione domiciliare non era di per sé rilevante. Inoltre, la norma che riduceva il parametro della scala di equivalenza riguarda la detenzione carceraria e non la detenzione domiciliare. Perciò è stata dichiarata l'insussistenza del fatto contestato (anche rispetto al reato di omissione di informazioni rilevanti) e la sentenza è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
D.L. 28/1/2019 n. 4, art. 7
Prevedeva sanzioni penali per indebita percezione del reddito di cittadinanza ma l'applicabilità penale deve riferirsi ai reati specificamente elencati dal comma 3; la detenzione domiciliare non rientra tra le condizioni ostative di per sé.
L. 29/12/2022 n. 197, art. 1 comma 318
Ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4/2019 con decorrenza 1/1/2024; tale abrogazione non è automaticamente efficace per fatti commessi prima del termine se il legislatore ha previsto discipline transitorie.
D.L. 4/5/2023 n. 48, art. 13 comma 3
«al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023»
Ha conservato l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 per i fatti commessi fino al 31/12/2023, derogando alla immediata efficacia della lex mitior derivante dall'abrogazione.
Art. 2, comma 1, lett. c-bis (disciplina requisiti Rdc, legge di conversione d.l. 4/2019)
"mancata sottoposizione a misura cautelare personale, ... nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'art. 7, comma 3"
I requisiti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza richiedono l'assenza di misure cautelari personali e l'assenza di condanne definitive per i reati specificati; la rilevanza deve essere valutata in relazione ai delitti espressamente elencati.
D.L. 28/1/2019 art. 3 comma 13
"Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ... il parametro della scala di equivalenza ... non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione ... si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3"
La riduzione del parametro per la scala di equivalenza riguarda principalmente i soggetti detenuti in carcere (non conviventi) e, separatamente, i casi di misure cautelari o condanne per i reati indicati all'art. 7 comma 3; ne consegue che la detenzione domiciliare non comporta automaticamente esclusione o riduzione del parametro.
Art. 316-ter c.p.
Riflette l'ipotesi di reato contestata (indebita percezione/omissione di informazioni), la cui sussistenza è stata esclusa dalla Corte per inosservanza del presupposto normativo relativo alle condizioni ostative.
Art. 5 c.p. (errore sul fatto o di diritto)
La difesa aveva invocato l'errore scusabile; la Corte ricorda che l'errore va valutato rispetto alla effettiva rilevanza giuridica dell'informazione omessa e non basta l'affidamento a terzi se l'elemento non è legalmente rilevante.
Norme di rito: art. 606 c.p.p. e artt. 192 e 597 c.p.p.
Riferite ai motivi di impugnazione (vizi di motivazione e valutazione della prova) dedotti in cassazione; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di valutazione dei giudici di merito circa la rilevanza della detenzione domiciliare.
Ordinanza delle Sezioni Unite n. 49686 del 13/07/2023
Ha chiarito che l'abrogazione dell'art. 7 opera dal 1/1/2024 e che l'art. 13 comma 3 d.l. 48/2023 conserva l'applicazione delle disposizioni penali per i fatti commessi fino al 31/12/2023, giustificando la deroga alla lex mitior.
Massime di principio
- Lo stato di detenzione domiciliare non è automaticamente ostativo al riconoscimento del reddito di cittadinanza: rilevano solo le situazioni espressamente previste dall'art. 7 comma 3 (condanne per i reati elencati) e le misure cautelari personali nei termini di legge.
- In materia di reati legati a indebito percepimento di benefici, occorre verificare puntualmente se la condotta e i fatti rientrino nei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma incriminatrice: omissioni irrilevanti non integrano il reato.
- L'abrogazione di una norma penale non produce automaticamente applicazione della lex mitior se il legislatore ha previsto espressamente una disciplina transitoria che conserva l'efficacia sanzionatoria per fatti commessi entro una data prefissata.
- La deduzione di un "errore scusabile" (art. 5 c.p.) richiede valutazione caso per caso: l'affidamento a un intermediario (es. CAF) non esimerebbe automaticamente dalla responsabilità se l'informazione omessa fosse legalmente rilevante.
- Nella determinazione dell'entità del beneficio (scala di equivalenza) il legislatore ha distinto i detenuti effettivamente non conviventi (carcere) dai domiciliari; l'interpretazione sistematica può restringere l'ambito di esclusione a situazioni di detenzione non convivente.
- Se viene accertata l'insussistenza del fatto rispetto al capo principale, decadono anche le contestazioni accessorie collegate (es. omissione di informazioni), con possibilità di annullamento senza rinvio.
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