Sentenza del 30/05/2018 n. 1096 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore - inammissibilità del ricorso- non sussiste. Omessa notifica atto presupposto - nullità atto conseguente notificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava, da un lato, la mancata notifica dell’atto presupposto e, dall’altro, la mancata citazione dell’ente impositore. Il concessionario sosteneva, o comunque eccepiva, l’inammissibilità della domanda per l’assenza dell’ente creditore dal processo. La decisione ha chiarito che tale omissione non rende il ricorso inammissibile: quando il contribuente deduce vizi non limitati alla mera regolarità o validità degli atti esecutivi, spetta al concessionario chiamare in causa l’ente impositore, se vuole evitare di rispondere delle conseguenze della controversia.
La decisione
La mancata chiamata in giudizio dell’ente impositore non comporta l’inammissibilità del ricorso, né impone al giudice di ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, poiché tra ente creditore e concessionario non sussiste un litisconsorzio necessario. Inoltre, l’omessa notifica dell’atto presupposto determina la nullità dell’atto conseguente notificato, in quanto il contribuente non può validamente subire gli effetti di un atto successivo senza aver ricevuto conoscenza dell’atto antecedente indispensabile.
Norme richiamate
Art. 39 del D.Lgs. 112/1999
Quando il contribuente contesta vizi che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l’ente impositore se intende evitare di rispondere delle conseguenze della lite. La mancata chiamata non rende però inammissibile il ricorso del contribuente.
Massime di principio
- La mancata partecipazione dell’ente impositore non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso contro l’atto della riscossione: il concessionario deve valutare se chiamare in causa l’ente creditore.
- Tra ente impositore e concessionario non sussiste, in linea generale, un litisconsorzio necessario; il giudice non deve quindi ordinare automaticamente l’integrazione del contraddittorio.
- Se viene impugnato un atto conseguente e il contribuente dimostra che l’atto presupposto non gli è stato notificato, l’atto successivo può essere dichiarato nullo.
- La responsabilità tra ente impositore e concessionario deve essere distinta dal diritto del contribuente a contestare l’atto: il contribuente non deve necessariamente ricostruire o integrare d’ufficio il rapporto interno tra i due soggetti.
- Il concessionario può rispondere delle conseguenze processuali della mancata chiamata dell’ente impositore quando la contestazione riguarda vizi riferibili anche all’attività dell’ente creditore.
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