Cassazione Civile, Sentenza n. 36213/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza Cass. n.18069/2021 per presunto errore di fatto: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse censurato la statuizione della CTR secondo cui l'Agenzia aveva operato con "accertamento induttivo 'puro'" ai sensi dell'art.39, comma 2, lett. c) D.P.R. 600/1973. Il ricorrente sostiene invece di avere censurato l'utilizzo, da parte dell'Ufficio e ritenuto idoneo dalla CTR, dei risultati di uno studio di settore inapplicabile per essere l'anno in esame anno d'inizio attività (pacificamente escluso dall'applicazione degli studi), nonchè di avere rilevato lo scostamento non grave e la presenza di una relazione giustificativa non adeguatamente valutata; per tali ragioni la Corte avrebbe travisato i fatti e le censure formulate.
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile per difetto del requisito dell'errore revocatorio. La Corte ha ritenuto che l'asserito "errore di fatto" non ricorra: le questioni sollevate dal ricorrente attengono a valutazioni e giudizi di diritto/giudizi di merito (apprezzamento della utilizzabilità dello studio di settore e della rilevanza dello scostamento), i quali non costituiscono errore di fatto idoneo alla revocazione. La Corte ha altresì osservato che l'ordinanza impugnata aveva già considerato i punti richiamati (inizio attività, scostamento, relazione giustificativa). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.100,00 oltre spese prenotate a debito e dichiara l'obbligo, se dovuto, del versamento integrativo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma richiamata come base procedurale per il ricorso per revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda che la revocazione è ammissibile solo per specifici e gravi errori di fatto come previsti da art. 395 c.p.c.
art. 395, primo comma, n.4) c.p.c.
Individua l'errore di fatto che può giustificare la revocazione (falsa percezione di quanto emergente dagli atti). La Corte ha ritenuto che non sussistesse tale errore perché le deduzioni del ricorrente attengono a valutazioni e non a fatti travisati.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 39, comma 2, lett. c)
Prevede l'ipotesi dell'accertamento induttivo "puro" che può fondarsi su presunzioni per le quali non sono richiesti i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La CTR aveva ritenuto che l'Ufficio si fosse avvalso di tale modello; la questione circa l'utilizzabilità di uno studio di settore per l'anno inizio attività è stata valutata come questione di merito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 55, comma 1
Richiamato in parallelo all'art. 39 del DPR 600/1973 come norma che disciplina l'accertamento induttivo ai fini IVA; anche qui la Corte interpreta le contestazioni come valutazioni sulla utilizzabilità degli elementi probatori.
art. 2729 c.c.
Norma richiamata dalle parti in tema di presunzioni e dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ha considerato che le eccezioni sollevate attengono al giudizio sulla valenza probatoria e non a un errore di fatto rettificabile in revocazione.
art. 380-bis c.p.c., primo comma
Richiami procedurali: la memoria ex art. 380-bis è stata depositata e considerata dall'ordinanza impugnata; non produce un diverso effetto ai fini della revocazione.
l. 7 ottobre 1969, n. 742 e d.l. 27 giugno 2015, n. 83
Norme sulla sospensione feriale dei termini: la Corte osserva che il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione non decorre durante la sospensione feriale, risolvendo la questione sollevata dall'Agenzia circa la tardività del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma che disciplina l'obbligo di versamento di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'obbligo di versamento, se dovuto.
Giurisprudenza: Cass. n. 17133/2007
Richiamata dal ricorrente per il principio secondo cui l'accertamento induttivo non consente all'Amministrazione di individuare il reddito "a suo totale arbitrio": gli elementi presuntivi devono essere inferenti e inerenti alla realtà. Tuttavia, la Corte considera che la valutazione sull'uso dello studio di settore rientra nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c./art. 395 c.p.c.) ha un ambito molto ristretto: non è ammessa per semplici vizi di valutazione, di diritto o per dissenso sulla valutazione delle prove.
- Per ottenere la revocazione bisogna dimostrare un errore fattuale manifesto e decisivo (falsa percezione o travisamento documentabile degli atti), non semplicemente che il giudice abbia fatto una diversa valutazione delle prove o della legge.
- Le censure sull'utilizzabilità di elementi probatori (es. studi di settore) e sulla gravità dello scostamento sono in genere questioni di merito e valutazione che non giustificano la revocazione se già esaminate dall'ordinanza impugnata.
- Sui termini processuali: il termine semestrale per proporre la revocazione può essere sospeso nei periodi di sospensione feriale; occorre sempre verificare la decorrenza effettiva alla luce delle sospensioni.
- Chi intende contestare un accertamento induttivo basato su studi di settore deve documentare con chiarezza e con elementi fattuali (e non solo giuridici) l'inutilizzabilità di quegli elementi probatori, dimostrando che il giudice ha omesso o travisato fatti rilevanti.
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