Sentenza del 08/03/2017 n. 1948 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRROGAZIONE SANZIONI - Attività estere - Omessa dichiarazione - Sanzioni e termine di accertamento - Scudo fiscale - Sanzioni su ulteriori attività non dichiarate - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'irrogazione di sanzioni per l'omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute all'estero, in particolare in Stati a regime fiscale privilegiato. Il contribuente invocava gli effetti dello scudo fiscale, sostenendo che la dichiarazione delle attività e la relativa adesione avrebbero escluso o estinto il potere dell'Amministrazione di contestare e sanzionare le attività estere. La decisione ha invece ritenuto applicabile la presunzione secondo cui tali attività derivano, salvo prova contraria, da redditi sottratti a tassazione, con conseguente raddoppio delle sanzioni e del termine di accertamento.
La decisione
Il ricorso è stato respinto, poiché l'adesione allo scudo fiscale non estingue in generale il potere sanzionatorio dell'Amministrazione. Essa produce effetti limitatamente alle attività effettivamente dichiarate e alle sanzioni a esse riferibili. Restano invece accertabili e sanzionabili eventuali ulteriori attività finanziarie estere non dichiarate. Per tali attività opera la presunzione di provenienza da redditi non tassati, salvo prova contraria, nonché il raddoppio delle sanzioni e del termine di accertamento.
Norme richiamate
Disciplina delle attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
Le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.
La detenzione di attività finanziarie in Paesi fiscalmente privilegiati comporta una presunzione relativa di formazione mediante redditi non dichiarati. Il contribuente può superarla fornendo una prova contraria idonea.
Norme sul raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento per attività estere non dichiarate
Quando ricorrono i presupposti previsti per le attività detenute in Stati a fiscalità privilegiata, sia le sanzioni sia il termine entro cui l'Amministrazione può procedere all'accertamento sono raddoppiati.
Disciplina dello scudo fiscale
L'adesione allo scudo fiscale limita gli effetti estintivi alle attività regolarizzate o dichiarate. Non impedisce all'Amministrazione di accertare ulteriori attività estere non dichiarate né di irrogare le relative sanzioni.
Massime di principio
- La regolarizzazione o dichiarazione tramite scudo fiscale protegge solo le attività effettivamente incluse nella procedura; non copre automaticamente beni, conti o investimenti esteri omessi.
- In presenza di attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve dimostrare l'origine non imponibile o già tassata delle somme per superare la presunzione di redditi sottratti a imposizione.
- La mancata dichiarazione di attività estere può comportare non solo sanzioni più elevate, ma anche un periodo più lungo entro il quale l'Amministrazione può contestare la violazione.
- Per valutare l'effetto di una procedura di regolarizzazione occorre confrontare puntualmente le attività dichiarate con quelle effettivamente detenute: ogni eccedenza o attività omessa può rimanere soggetta ad accertamento e sanzione.
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