Cassazione Penale, Sentenza n. 16699/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della prescrizione sull'orario di rientro nell'abitazione imposta con l'affidamento in prova al servizio sociale; il ricorrente deduce vizio di motivazione perché il Tribunale non ha considerato compiutamente le risultanze istruttorie (relazione UEPE, nota Questura, attività lavorativa svolta e regolarizzata) e ha fissato un limite di rientro (dopo le 13:00 non è consentito trattenersi fuori) incoerente e sproporzionato rispetto all'orario di lavoro già esercitato fino alle ore 12:00, trasformando di fatto la misura alternativa in una detenzione domiciliare mascherata
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento alla mancata motivazione sulla prescrizione dell'orario di rientro. Ha affermato che le prescrizioni fanno parte del giudizio prognostico e devono essere motivate e proporzionate alle esigenze che giustificano l'ammissione alla misura. Ha annullato l'ordinanza limitatamente alla prescrizione relativa all'orario di rientro e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per colmare le lacune motivazionali alla luce dei principi di diritto richiamati
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Le prescrizioni imposte all'atto dell'affidamento in prova rientrano nel programma trattamentale e devono essere indicate e motivate dal giudice, poiché attuano finalità rieducative e di prevenzione della recidiva
art. 27, comma 3 Cost.
Richiama la finalità rieducativa della pena, criterio interpretativo per valutare la compatibilità delle prescrizioni imposte con la misura alternativa
artt. 56 cod. pen., 73, 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990
Norme relative ai reati per i quali è stata inflitta la pena in esecuzione; impattano solo sul contesto fattuale e sulla qualificazione della pena, non giustificano di per sé prescrizioni non motivate
Cass. Sez. I, n. 2026 del 07/04/1998 (Girardo)
Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo
Giurisprudenza che ammette il ricorso limitato alla sola contestazione delle prescrizioni e ricorda che le prescrizioni fanno parte del giudizio prognostico
Cass. Sez. I, n. 16238 del 30/01/2008 (Sechi)
Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008, Sechi
Conferma il principio che le prescrizioni devono essere valutate nel quadro del giudizio prognostico sull'opportunità della misura alternativa
Cass. Sez. I, n. 1257 del 20/12/2018 (Zini)
Sez. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, Zini
Stabilisce che sono illegittime prescrizioni che impongano limitazioni generiche e indiscriminate incompatibili con la finalità rieducativa dell'affidamento in prova; le prescrizioni devono essere correlate al giudizio prognostico
Cass. Sez. I, n. 34727 del 31/05/2024 (Dissegna)
Sez. 1, n. 34727 del 31/05/2024, Dissegna
Riferimento giurisprudenziale recente utilizzato per confermare l'orientamento sulla rilevanza delle prescrizioni nel giudizio prognostico e sulla necessità di motivazione
Massime di principio
- Le prescrizioni imposte con l'affidamento in prova al servizio sociale costituiscono parte integrante del giudizio prognostico: devono essere motivate e proporzionate alle esigenze che giustificano l'ammissione alla misura alternativa
- È ammissibile proporre ricorso in Cassazione limitato alla contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte: il tribunale delle leggi esamina se le prescrizioni siano state adeguatamente motivate e collegate al programma trattamentale
- Il giudice deve esplicitare, quando impone limitazioni che incidono sulla libertà di movimento (es. orari di rientro), le ragioni specifiche e le criticità che giustificano tali limiti, tenendo conto degli elementi istruttori (UEPE, attività lavorativa, posizione della Questura, ecc.)
- Prescrizioni che rendono impossibile o fortemente ostacolano lo svolgimento di un'attività lavorativa coerente con il programma rieducativo sono illegittime o vanno adeguatamente motivate, per evitare che la misura alternativa si riduca a detenzione domiciliare
- In caso di mancata o insufficiente motivazione il provvedimento va annullato, almeno limitatamente alle prescrizioni viziate, con rinvio al giudice di merito perché completi la motivazione e, se del caso, riformuli le prescrizioni in modo proporzionato
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