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Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 32419 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero a tassazione, ai fini IRPEG e IRAP per il 2001, di ammortamenti relativi a costi per noleggio del satellite, diritti televisivi e diritti sportivi, complessivamente pari a circa 42,6 milioni di euro. Sosteneva che tali costi, sostenuti durante il periodo di avvio della piattaforma televisiva satellitare, fossero costi di impianto e ampliamento ad utilità pluriennale, legittimamente capitalizzabili e ammortizzabili in più esercizi secondo il principio contabile statunitense FAS 51, con il consenso del collegio sindacale. Contestava inoltre la motivazione della sentenza regionale, ritenuta non sufficientemente chiara.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società e ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale, ritenendo sufficientemente chiaro il suo dispositivo e la relativa motivazione. I costi di utilizzo del satellite sono stati qualificati come canoni di locazione, deducibili secondo il principio di competenza e non capitalizzabili. I costi per diritti sportivi sono stati considerati riferibili alla durata limitata degli eventi, con possibile deduzione ripartita al massimo sul periodo effettivo di utilizzazione, generalmente due anni, ma non come costi di start-up ammortizzabili in cinque anni. I costi per diritti cinematografici sono stati qualificati come beni immateriali, ammortizzabili secondo la disciplina fiscale propria dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Il principio FAS 51 è stato ritenuto non applicabile perché appartenente a un diverso ordinamento, riferito peraltro alla televisione via cavo, e in contrasto con i principi contabili nazionali e internazionali. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate 12.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 3

    Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

    La norma può applicarsi solo quando si tratti effettivamente di spese riferibili a più esercizi; non consente di capitalizzare costi ordinari o di durata limitata privi di una dimostrata utilità pluriennale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza.

    I costi che non rientrano in una specifica disciplina di deduzione pluriennale devono essere imputati fiscalmente all'esercizio di competenza, secondo la loro effettiva maturazione e durata contrattuale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 1

    Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo.

    I diritti di utilizzazione di opere cinematografiche sono trattati come beni immateriali e seguono la disciplina fiscale del relativo ammortamento, non quella dei costi di impianto e ampliamento.

  • Codice civile, art. 2424, voce BI1

    Costi di impianto e di ampliamento.

    La voce riguarda costi non ricorrenti sostenuti in fasi caratterizzate della vita societaria, come la costituzione, la fase pre-operativa o un effettivo ampliamento della capacità aziendale; non comprende automaticamente tutti i costi sostenuti nei primi anni di attività.

  • Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 5

    I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

    La capitalizzazione è subordinata alla prova dell'utilità pluriennale e non deriva automaticamente dal consenso del collegio sindacale o dall'iscrizione contabile. L'ammortamento quinquennale opera solo per costi che possiedano realmente i requisiti previsti.

  • OIC 24

    Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i benefici futuri ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.

    La capitalizzazione degli oneri pluriennali richiede una rigorosa relazione causa-effetto tra costo e benefici futuri, una prospettiva ragionevole di recuperabilità e il rispetto del principio di prudenza. Non può essere utilizzata per rinviare perdite di esercizio.

  • IAS 38

    Principio internazionale sulle immobilizzazioni immateriali.

    La Corte lo richiama come principio contrario alla capitalizzazione generalizzata dei costi di impianto e ampliamento, privilegiando la trasparenza e l'imputazione dei costi all'esercizio in cui sono sostenuti.

  • Risoluzione ministeriale n. 35/E del 13 febbraio 2003

    Ha qualificato i diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche come beni immateriali ammortizzabili secondo le regole fiscali ordinarie applicabili ai diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 4 e 5

    La sentenza tributaria deve contenere motivazione e dispositivo idonei a rendere comprensibile il comando giudiziale. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che, nonostante la sinteticità, la decisione regionale fosse sufficientemente intelligibile.

  • Cass. civ., n. 24939 del 6 novembre 2013

    I costi straordinari con utilità pluriennale possono essere capitalizzati, previo consenso del collegio sindacale ove esistente, solo se l'utilità è immediata e diretta e il costo non ha come contropartita l'incremento di uno specifico bene o diritto già iscrivibile all'attivo.

Massime di principio

  • La qualificazione di un costo come costo di start-up o di impianto e ampliamento deve essere interpretata restrittivamente: il semplice fatto che il costo sia sostenuto nei primi anni di attività o sia finalizzato a generare clientela futura non prova, da solo, l'utilità pluriennale.
  • La capitalizzazione richiede una dimostrabile correlazione oggettiva e immediata tra il costo e benefici economici futuri, oltre a una ragionevole certezza di recuperabilità. Non può servire a rinviare artificialmente perdite o a migliorare i risultati del bilancio.
  • I costi relativi a servizi, locazioni, canoni e diritti contrattualmente limitati nel tempo devono essere normalmente imputati agli esercizi cui si riferiscono, in base alla durata effettiva del servizio o del diritto acquisito.
  • Il consenso del collegio sindacale, la certificazione della società di revisione o la corretta contabilizzazione civilistica non rendono automaticamente deducibile un costo ai fini fiscali: l'Amministrazione finanziaria e il giudice possono verificarne autonomamente natura, durata e utilità.
  • Un principio contabile straniero non è automaticamente applicabile nell'ordinamento italiano, soprattutto quando sia riferito a un settore diverso o contrasti con la disciplina nazionale e con i principi contabili internazionali applicabili.
  • Per i diritti su opere dell'ingegno, come film o contenuti audiovisivi, occorre verificare se si tratta di beni immateriali autonomamente disciplinati dalla normativa fiscale; in tal caso si applicano le regole specifiche di ammortamento e non quelle generali degli oneri pluriennali.
  • In presenza di una sentenza tributaria sintetica, il vizio di motivazione sussiste solo se il dispositivo e le argomentazioni non consentono concretamente di individuare cosa sia stato deciso; la comprensibilità desumibile anche dal ricorso della parte può escludere la nullità.

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