Ordinanza n. 2084/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e comportamenti con cui è stato negato o non consentito lo svolgimento delle prove INVALSI in modalità compatibili con il ricovero, l’ammissione all’Esame di Stato 2025/2026 e l’eventuale riassegnazione della sede d’esame, nonché l’inerzia ministeriale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata esterna)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, regolarmente iscritta come candidata esterna presso un istituto superiore per l’anno scolastico 2025/2026, ha dedotto l’illegittimità degli atti, anche taciti, e dei comportamenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che non le avrebbero consentito di sostenere le prove INVALSI in sessione suppletiva o con modalità alternative compatibili con il ricovero in casa di cura, né di essere ammessa all’Esame di Stato o eventualmente trasferita presso altra sede idonea. È stata inoltre censurata l’inerzia del Ministero, che, ricevute le istanze difensive della candidata, le aveva trasmesse all’USR senza adottare determinazioni idonee a garantire un’applicazione della disciplina conforme alle esigenze concrete e ai principi costituzionali e di legge. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, l’organizzazione di una sessione suppletiva o alternativa delle prove INVALSI ovvero, in subordine, l’ammissione provvisoria all’Esame di Stato, anche in deroga al previo svolgimento delle prove INVALSI.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l’ammissione della ricorrente all’Esame di Stato né ordinando lo svolgimento immediato delle prove INVALSI, ma sospendendo gli atti impugnati ai fini del riesame. Il riesame dovrà essere effettuato dall’Amministrazione nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile a salvaguardare l’eventuale possibilità della ricorrente di partecipare all’Esame di Stato 2025/2026 nella sessione straordinaria ad hoc. Il Collegio ha valorizzato, in sede interinale, la complessiva vicenda relativa allo status dell’istituto scolastico e le iniziative già adottate dall’Amministrazione in favore di altri studenti nella medesima situazione, nonché la necessità di evitare la definitiva compromissione dell’anno scolastico. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al 23 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda interinale ordinando il riesame degli atti impugnati.
art. 56 c.p.a.
La misura monocratica inaudita altera parte è stata ritenuta non necessaria, non ravvisandosi un caso di estrema gravità e urgenza incompatibile con la trattazione collegiale.
art. 14, comma 3, d.lgs. 62/2017
Il TAR ha richiamato la disposizione per affermare, nella precedente valutazione monocratica, l’obbligatorietà delle prove INVALSI anche per i candidati esterni.
art. 5, comma 1, d.m. 12 novembre 2024
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’obbligatorietà delle prove INVALSI per i candidati esterni.
art. 26, ordinanza ministeriale MIM n. 54 del 26 marzo 2026
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; ... In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere una o più prove dell’esame di maturità in un’apposita sessione straordinaria
La disciplina delle sessioni suppletiva e straordinaria costituisce il quadro regolatorio nel quale l’Amministrazione deve riesaminare la posizione della candidata.
art. 17, ordinanza ministeriale MIM n. 54 del 26 marzo 2026
Stabilisce il calendario delle prove ordinarie e suppletive dell’Esame di Stato 2025/2026.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f), e art. 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato ai fini dell’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
d.lgs. 196/2003, artt. 52, commi 1, 2 e 5, e 2-septies
Richiamato ai fini della protezione dei dati personali e sanitari e dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la mancata partecipazione a una procedura d’esame rischia di compromettere definitivamente l’anno scolastico, il giudice amministrativo può sospendere gli atti impugnati ai fini del riesame, rimettendo all’Amministrazione la rivalutazione concreta della posizione dell’interessato.
- Il riesame cautelare deve essere svolto in tempi compatibili con le scadenze della procedura e deve considerare gli strumenti organizzativi previsti dalla disciplina d’esame, comprese le sessioni suppletive e straordinarie.
- La tutela cautelare può essere accordata anche senza disporre direttamente l’ammissione alla prova o all’esame, quando occorra consentire all’Amministrazione di verificare, nel rispetto della disciplina vigente, le modalità idonee a preservare l’utilità della successiva decisione di merito.
- La misura monocratica ex art. 56 c.p.a. non è necessaria quando la domanda cautelare può essere esaminata collegialmente in tempi utili e non ricorre una situazione di estrema gravità e urgenza incompatibile con la trattazione ordinaria.
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