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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8760/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il riesame della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: (1) la mancata considerazione del "tempo silente" tra i fatti (2018-2019) e l'adozione della misura, sostenendo che ciò avrebbe dovuto escludere la necessità della misura più afflittiva, considerato il suo ruolo di semplice partecipe; (2) la carenza di gravi indizi di colpevolezza relativi alla sua partecipazione all'associazione mafiosa "clan dei zingari"/"clan dei nomadi", lamentando che le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero state sottoposte a rigoroso vaglio critico e sarebbero prive di riscontri concreti, salvo il legame di parentela col boss Domenico Bevilacqua.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, ritenendo che il ricorso non si fosse adeguatamente confrontato con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari. In particolare, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione: il possesso della "dote della Santa", le intercettazioni (20/05/2019: discussione su profitti da estorsione; 01/08/2019: ordine di controllare un cantiere per estorsione; 14/05/2019: uso della cassa comune per detenuti) e le dichiarazioni del collaboratore Francesco Oliverio, che congiuntamente delineano una partecipazione operativa e un ruolo funzionale del ricorrente nell'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati associativi e ha ritenuto che il "tempo silente" non fosse idoneo a superarla in assenza di elementi oggettivi quali il recesso dall'associazione o la cessazione dell'attività associativa. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che configura l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che, a livello di gravità indiziaria, gli elementi acquisiti (dote, intercettazioni, dichiarazioni) consentano la configurabilità del reato e la partecipazione operativa del ricorrente all'associazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi e una presunzione assoluta circa l'adeguatezza della custodia carceraria quale misura idonea a contenerle; può essere superata solo con elementi oggettivi come il recesso dall'associazione o la cessazione dell'attività associativa, mentre il "tempo silente" può rilevare solo in via residuale e se accompagnato da ulteriori elementi concreti.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla comunicazione dell'esito; la Corte ha disposto che la cancelleria provveda agli adempimenti previsti.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano)

    Richiamate come principi di riferimento: (i) l'affiliazione rituale puo' costituire grave indizio di partecipazione se inserita in un contesto corroborante; (ii) il tempo trascorso può incidere sulle esigenze cautelari solo se accompagnato da prova di recesso o di cessazione dell'attività associative; (iii) chiarimenti sui limiti e condizioni per superare la presunzione cautelare per i reati associativi.

Massime di principio

  • Per i reati associativi (art. 416-bis) la prova della "dote" o di forme di affiliazione, se corroborata da elementi di contesto (intercettazioni, partecipazione ad attività operative, gestione di proventi), può costituire grave indizio di partecipazione non solo formale ma operativa.
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è forte: il "tempo silente" tra i fatti e l'adozione della misura non basta da solo a smenticarla; può farlo solo se accompagnato da elementi oggettivi come il recesso dall'associazione, la cessazione dell'attività o comportamenti specifici che dimostrino l'assenza di pericolosità.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori vanno valutate criticamente, ma, se corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, risultanze materiali, coerenza logica), mantengono elevato valore indiziario.
  • In sede di impugnazione cautelare, motivi generici o non direttamente confrontati con la motivazione del provvedimento impugnato rischiano l'inammissibilità: l'atto di impugnazione deve specificamente criticare le argomentazioni del giudice di merito.
  • Le conseguenze di un ricorso ritenuto infondato o generico possono comprendere la condanna al pagamento delle spese e, se non vi è assenza di colpa, somme a favore della Cassa delle ammende.

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