Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 26 del 28-2-2008

1.Generalità 2.Soggetti aventi diritto 3.Ambito di applicazione a) definizione dei gravi motivi familiari b) documentazione 4.Individuazione del periodo riscattabile 5.Adeguamento delle tabelle per l’applicazione dell’art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, per i lavoratori dipendenti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le modalità operative per riscattare, anche per periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, le aspettative non retribuite per gravi motivi familiari ai sensi dell’art. 1, comma 789, l. 296/2006 e del D.M. 31 agosto 2007. Definisce i soggetti ammessi, i requisiti documentali, i limiti di durata e la compatibilità con altri periodi contributivi o riscatti già effettuati. Precisa inoltre l’adeguamento delle tariffe per il calcolo della riserva matematica ex art. 13 l. 1338/1962 per i lavoratori dipendenti e la disciplina transitoria per le domande già presentate.

Riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento tariffe art. 13 l. 1338/1962

Riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento tariffe ex art. 13 l. 1338/1962

La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 1, commi 789 e 790, della legge n. 296/2006, che estende ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996 la facoltà di riscatto delle aspettative per gravi motivi familiari previste dall’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Fornisce inoltre le istruzioni operative per la verifica dei requisiti, la documentazione da produrre e l’adeguamento delle tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell’art. 13 della legge n. 1338/1962.

Ambito temporale e decorrenza

La facoltà di riscatto si applica alle domande presentate dal 1° gennaio 2007, anche quando riferite a periodi di aspettativa fruiti prima del 31 dicembre 1996. Il decreto ministeriale 31 agosto 2007, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 6 novembre 2007, è entrato in vigore il 21 novembre 2007 e ha disciplinato sia le modalità di esercizio del riscatto sia l’adeguamento delle tariffe attuariali.

Soggetti legittimati e ufficio competente

Possono esercitare la facoltà di riscatto i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano fruito di aspettative per gravi motivi familiari nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. L’accesso è limitato ai soggetti in condizione attiva al momento della domanda; sono quindi esclusi i già pensionati e i superstiti. La domanda va presentata presso la gestione previdenziale nella quale risulta accreditata la contribuzione relativa al periodo in cui si colloca l’aspettativa.

Per i soggetti che erano in servizio al 1° gennaio 2007 e che sono cessati prima dell’entrata in vigore del decreto, era previsto un termine di novanta giorni dalla predetta entrata in vigore per la presentazione della domanda, quindi fino al 19 febbraio 2008. Le sedi territoriali che avevano già ricevuto tali istanze devono ora definirle secondo le istruzioni della circolare, contattando gli interessati e richiedendo la documentazione necessaria.

Gravi motivi familiari: presupposti sostanziali

L’aspettativa riscattabile deve essere stata fruita per "gravi motivi familiari" secondo la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, del D.M. 21 luglio 2000, n. 278. La circolare richiama le ipotesi rilevanti, riferite alla situazione personale del lavoratore, alla sua famiglia anagrafica, ai soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi, e ai portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado anche se non conviventi.

Tra i gravi motivi rientrano:

  • necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate;
  • situazioni che impongono un particolare impegno del dipendente o della famiglia nella cura o assistenza;
  • situazioni di grave disagio personale del dipendente, con esclusione della malattia;
  • situazioni relative ai soggetti diversi dal richiedente, derivanti da patologie acute o croniche che comportino riduzione o perdita dell’autonomia personale, assistenza continuativa, frequenti monitoraggi clinici o partecipazione attiva del familiare al trattamento sanitario;
  • patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva con le medesime caratteristiche o che richiedano il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la potestà.

Documentazione richiesta

La fruizione dell’aspettativa ante 31/12/1996 deve risultare da documenti ufficiali e di data certa, quali libro paga, libro matricola, libretto di lavoro o dichiarazioni/autorizzazioni rilasciate all’epoca dal datore di lavoro. La prova dei gravi motivi familiari deve essere fornita mediante la documentazione di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 3, del D.M. 278/2000.

La circolare sottolinea che, trattandosi di periodi remoti, la prova deve essere risalente al momento della fruizione dell’aspettativa. Se la documentazione è successiva, non deve comunque emergere che sia stata predisposta appositamente per ottenere il riscatto. In via generale non sono ammesse dichiarazioni rilasciate oggi per allora, salvo quelle provenienti da enti o strutture pubbliche sulla base di atti d’ufficio.

Limiti quantitativi e compatibilità con altri istituti

I periodi riscattabili sono soggetti al limite massimo di due anni di congedo, continuativo o frazionato, nell’arco della vita lavorativa, previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Se il lavoratore ha già riscattato periodi di congedo ai sensi della medesima norma, oppure ha beneficiato della copertura figurativa ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, il riscatto dei periodi ante 31/12/1996 può essere autorizzato solo nei limiti della capienza residua del biennio complessivo.

Il riscatto è inoltre possibile solo per periodi privi di altra copertura contributiva, sia essa obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto, nelle gestioni pensionistiche in cui l’interessato è titolare di posizione assicurativa. A tal fine il richiedente deve rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 attestando la scopertura contributiva del periodo oggetto di domanda.

Adeguamento delle tariffe per l’art. 13 l. 1338/1962

Dal 21 novembre 2007, per i lavoratori dipendenti, le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell’art. 13 della legge n. 1338/1962 sono quelle aggiornate nelle tabelle allegate al D.M. 31 agosto 2007. Per le domande presentate prima di tale data e non ancora definite continuano ad applicarsi le tariffe del D.M. 19 febbraio 1981.

Per i lavoratori autonomi, in attesa di un apposito decreto di adeguamento, restano applicabili le tariffe del D.M. 29 febbraio 1988.

La circolare chiarisce inoltre che le domande di riscatto ex art. 1, comma 789, l. n. 296/2006 non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007 e che la definizione delle stesse deve avvenire sulla base delle tariffe vigenti alla data di presentazione della domanda.

Indicazioni procedurali finali

Sul piano operativo, la circolare rinvia a successive comunicazioni per l’istituzione di nuovi codici "Tipo pratica" e per le ulteriori modalità di acquisizione automatizzata delle nuove domande di riscatto. Nel frattempo, le sedi territoriali devono istruire e definire le pratiche già in carico sulla base delle regole fornite, richiedendo agli interessati la documentazione necessaria e verificando la sussistenza di tutti i requisiti previsti.

Punti principali

Ambito e decorrenza della facoltà di riscatto

La facoltà di riscatto si applica alle domande presentate dal 1° gennaio 2007, anche se riferite a periodi di aspettativa anteriori al 31 dicembre 1996. L’istituto riguarda i periodi di aspettativa per motivi di famiglia fruiti nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato presso datori di lavoro pubblici o privati.

Soggetti legittimati e esclusioni

Possono chiedere il riscatto i lavoratori dipendenti ancora in attività al momento della domanda. Sono esclusi i pensionati già tali al momento della richiesta e i superstiti. La domanda va presentata presso la gestione previdenziale nella quale risulta accreditata la contribuzione del periodo di aspettativa.

Termine speciale per chi è cessato dopo il 1° gennaio 2007

I soggetti in attività al 1° gennaio 2007, che siano cessati prima dell’entrata in vigore del decreto, potevano presentare domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.M. 31 agosto 2007, quindi entro il 19 febbraio 2008.

Gravi motivi familiari ammessi

Il riscatto è ammesso solo se l’aspettativa è stata fruita per gravi motivi familiari, come definiti dall’art. 2 del D.M. 21 luglio 2000, n. 278. Rientrano, tra l’altro, decesso di familiari o soggetti assimilati, necessità di assistenza o cura, grave disagio personale del dipendente con esclusione della malattia, e patologie gravi di familiari o soggetti assimilati, incluse specifiche patologie acute o croniche e patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva.

Prova dell’aspettativa e documentazione probatoria

L’effettiva fruizione dell’aspettativa ante 31/12/1996 deve risultare da documentazione certa dell’epoca, come libro paga, libro matricola, libretto di lavoro o autorizzazioni/dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro. I gravi motivi familiari devono essere comprovati con documentazione di data certa prevista dall’art. 3 del D.M. 278/2000. In linea generale non sono ammesse dichiarazioni successive, salvo quelle di enti o strutture pubbliche fondate su atti d’ufficio.

Limite massimo riscattabile e cumulo con altri istituti

I periodi riscattabili rientrano nel limite massimo di due anni di congedo nell’arco della vita lavorativa previsto dall’art. 4, comma 2, l. 53/2000. Se il lavoratore ha già riscattato periodi analoghi o ha beneficiato della copertura figurativa ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, il riscatto ante 31/12/1996 è ammesso solo entro la capienza residua del limite biennale.

Scopertura contributiva e incompatibilità con altre coperture

Il riscatto può essere esercitato solo per periodi non già coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto in qualsiasi gestione pensionistica dell’interessato. Il richiedente deve attestare, ai sensi del DPR 445/2000, la scopertura contributiva del periodo oggetto di domanda.

Decorrenza e tariffe per il calcolo della riserva matematica

Dal 21 novembre 2007, data di entrata in vigore del decreto, le tariffe per il calcolo della riserva matematica ex art. 13 l. 1338/1962 per i lavoratori dipendenti sono quelle aggiornate nelle tabelle allegate al decreto. Per le domande presentate prima di tale data e non ancora definite continuano ad applicarsi le tariffe del D.M. 19 febbraio 1981. Per i lavoratori autonomi restano provvisoriamente applicabili le tariffe del D.M. 29 febbraio 1988.

Criterio di definizione delle domande

La circolare precisa che le domande di riscatto ex art. 1, comma 789, l. 296/2006 non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007 e che la loro definizione deve avvenire sulla base delle tariffe vigenti alla data di presentazione della domanda.

Indicazioni operative e gestione delle domande

Le sedi territoriali già autorizzate a ricevere le domande devono procedere alla definizione delle pratiche secondo le indicazioni della circolare, contattando gli interessati e richiedendo la documentazione necessaria. Per i nuovi codici tipo pratica e per l’acquisizione automatizzata delle domande, l’INPS rinvia a successive comunicazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.