Sentenza del 22/07/2016 n. 15191 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso, ritenuta efficace anche senza accettazione dell'Agenzia delle Entrate. L'estinzione ha lasciato ferma la sentenza impugnata della CTR. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 700 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento conseguente al recupero di un credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000. Dopo la riforma della decisione favorevole di primo grado da parte della CTR, la società aveva proposto revocazione sostenendo che la sentenza fosse fondata su un errore di fatto: i giudici avrebbero ritenuto omessa la presentazione del modello CVS, mentre, secondo la contribuente, il modello era stato prodotto e la controversia riguardava invece la corretta ripartizione degli investimenti effettuati prima e dopo l'8 luglio 2002. La CTR aveva dichiarato inammissibile la revocazione, sia per mancanza di procura speciale, sia perché l'omessa o irregolare comunicazione degli investimenti era stata oggetto di accertamento e discussione. In Cassazione la società ha contestato tali conclusioni, ma ha successivamente rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
Prevede il credito d'imposta oggetto del recupero contestato dall'amministrazione finanziaria.
Legge n. 289/2002, art. 62, comma 1
È stata richiamata in relazione all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati necessari alla ricognizione degli investimenti realizzati entro il termine previsto.
D.P.R. n. 546/1992, artt. 64 e 65
Disciplinano la revocazione delle sentenze tributarie e sono stati invocati dalla società per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione fondata su errore di fatto.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Riguarda la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; la società sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto omessa la presentazione del modello CVS.
Art. 398, comma 3, c.p.c.
È stato richiamato dalla CTR per ritenere necessaria una procura speciale per la proposizione della revocazione; la società contestava l'applicabilità di tale requisito al processo tributario.
Art. 306 c.p.c.
La Corte ha precisato che la disciplina dell'accettazione della rinuncia prevista da tale norma non si applica al giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura accettizia.
- La rinuncia non elimina automaticamente la condanna alle spese: di regola il rinunciante resta responsabile dei costi del giudizio.
- L'estinzione del giudizio di cassazione lascia ferma la decisione impugnata, che diviene definitiva per effetto della rinuncia.
- Per invocare la revocazione per errore di fatto non è sufficiente prospettare una diversa valutazione delle prove: occorre dimostrare un'erronea percezione di un fatto oggettivamente risultante dagli atti e non controverso.
- Gli adempimenti formali e documentali previsti per usufruire di un credito d'imposta, inclusa la comunicazione dei dati degli investimenti, possono essere determinanti per evitare il recupero del beneficio.
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