Cassazione Civile, Sentenza n. 36203/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze che, in accoglimento dell'opposizione di Chelaru Sandu, aveva annullato i verbali della Polizia stradale relativi alla mancata esibizione dei fogli di registrazione (tachigrafo). La Prefettura sosteneva che la mancata esibizione di fogli relativi a più giorni costituisce tante violazioni quanti sono i documenti non esibiti e quindi potestà di irrogare tante sanzioni distintamente
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Prefettura. Ha preliminarmente escluso l'inammissibilità per tardività: la prima notifica via PEC era nulla perché indirizzata all'Avvocatura distrettuale e non all'Avvocatura generale dello Stato, per cui il termine è decorso dalla successiva notifica del 24/11/2016. Quanto al merito, ha ritenuto il ricorso infondato alla luce della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 24 marzo 2021 (C-189/3), che ha stabilito che la mancata presentazione da parte del conducente dei fogli di registrazione relativi a più giorni nel periodo della giornata di controllo e dei 28 giorni precedenti costituisce un'unica infrazione soggetta a un'unica sanzione. Per effetto di tale interpretazione comunitaria, la cassazione ha confermato l'annullamento delle sanzioni successive al primo verbale e ha disposto la compensazione delle spese di giudizio per il giustificato motivo rappresentato dalla sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 3821/85
L'art. 15 (in particolare il comma 7) relativamente all'obbligo di esibizione dei fogli di registrazione è stato interpretato alla luce della giurisprudenza comunitaria come riferibile al complesso della documentazione richiesta: la mancata esibizione di fogli relativi a più giorni nel periodo di riferimento costituisce un'unica violazione
Regolamento (CE) n. 561/2006
L'art. 19 (collegato all'art. 15 del regolamento 3821/85) va interpretato insieme all'art. 15 e, conformemente alla sentenza della Corte di Giustizia, non legittima l'irrogazione di sanzioni multiple per la mancata esibizione di più fogli riferibili al medesimo periodo di controllo
Legge n. 727/1978, art. 19
Norma nazionale di riferimento per l'irrogazione della sanzione amministrativa; la sua applicazione reale deve comunque rispettare l'interpretazione del diritto comunitario che impone l'unicità dell'infrazione in presenza di mancata esibizione di più fogli nel periodo considerato
Sentenza Corte di Giustizia UE, 24 marzo 2021 (C-189/3)
Interpretazione vincolante del diritto comunitario: l'art. 15, par. 7 del regolamento 3821/85 e l'art. 19 del regolamento 561/2006 devono essere intesi nel senso che la mancata presentazione dei fogli relativi a vari giorni nel periodo di riferimento comporta un'infrazione unica e una sanzione unica
Cass. S.U. n. 608/2015
Principio secondo cui la notificazione del ricorso che ha per controparte una amministrazione dello Stato deve essere effettuata all'Avvocatura generale dello Stato; notifiche ad altri indirizzi PEC possono essere nulle e incidere sulla decorrenza dei termini processuali
Massime di principio
- La mancata esibizione, durante un controllo, dei fogli di registrazione relativi a più giorni compresi nella giornata di controllo e nei 28 giorni precedenti va qualificata come un'unica infrazione e sanzionata con una sola sanzione
- Gli obblighi di esibizione dei documenti previsti dal regolamento 3821/85 devono essere valutati nel loro complesso e non come singole condotte giornaliere automaticamente cumulabili
- I giudici nazionali sono vincolati dall'interpretazione della Corte di Giustizia UE e devono adeguare le sanzioni amministrative alle fattispecie così interpretate
- Le procedure sanzionatorie nazionali che moltiplichino sanzioni per ogni singolo foglio non esibito rischiano di essere disapplicate quando contrastano con l'interpretazione comunitaria
- Le notifiche a soggetti statali richiedono particolare attenzione: vanno indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato quando previsto, altrimenti la notifica può essere nulla con effetti sui termini di impugnazione
- Una pronuncia comunitaria sopravvenuta alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese processuali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36065/2021 del 23/11/2021
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36066/2021 del 23/11/2021
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36067/2021 del 23/11/2021
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36092/2021 del 23/11/2021
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36093/2021 del 23/11/2021
- Sentenza civile · 23 nov 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 36094/2021 del 23/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →