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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12908/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la condanna a 6 mesi di arresto per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. contestando: 1) la valutazione della responsabilità penale, sostenendo di non essere l'unica utilizzatrice del veicolo in cui erano stati rinvenuti gli arnesi atti allo scasso; 2) la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, censurando l'importo fissato in euro 45.000 e l'errato richiamo alla disciplina dell'art. 135 cod. pen. anziché all'art. 56-quater della legge n. 689/1981, nonché il mancato esame concreto della possibilità di rateizzazione e dell'eccessività dell'importo alla luce della situazione economica dell'imputata.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile (sul primo motivo relativo al merito della responsabilità, ritenuto deduzione di fatto non consentita) e, sul secondo motivo, lo ha ritenuto fondato: ha rilevato che la Corte di appello ha errato nel parametrarsi all'art. 135 cod. pen. anziché alla disciplina speciale dell'art. 56-quater legge n. 689/1981 nel fissare l'importo della pena pecuniaria sostitutiva (45.000 euro). Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria sostitutiva e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio solo su tale punto. Ha invece dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità e inammissibile il resto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (possesso di arnesi atti allo scasso in circostanze rilevanti); la Corte ha ritenuto integrata la condotta in assenza di giustificazione del possesso degli arnesi rinvenuti nel veicolo.

  • art. 135 cod. pen.

    Norma generale sulla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte territoriale vi si era richiamata erroneamente, non tenendo conto della specialità prevista dalla normativa sulle pene sostitutive.

  • art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma speciale per la determinazione delle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi; secondo la Cassazione costituisce la lex specialis rispetto all'art. 135 cod. pen. e consente di calibrare la misura della pena pecuniaria sulla complessiva situazione economica dell'imputato (anche alla luce della modifica introdotta dall'art. 71, comma 1, lett. d) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025 (Faye)

    Principio richiamato secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiesta di sostituzione con la pena pecuniaria sulla sola base delle disagiate condizioni economiche dell'imputato; la prognosi di inadempimento riguarda solo le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. Questo orientamento tempera il potere del giudice nel valutare la capacità economica come ostativa alla sostituzione.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammesse deduzioni di fatto nuove o argomentazioni meramente ricostruttive del giudizio di responsabilità che richiedano prova o rivalutazione del materiale probatorio: tali censure risultano inammissibili.
  • Per la determinazione della pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve è applicabile la normativa speciale (art. 56-quater legge n. 689/1981) e non il criterio generale dell'art. 135 cod. pen.; l'errata applicazione della disciplina normativa può determinare l'annullamento limitato della decisione.
  • L'importo della pena pecuniaria sostitutiva va calibrato sulla complessiva situazione economica e patrimoniale dell'imputato, tenendo conto anche delle modifiche normative che consentono maggiori margini di valutazione; la semplice ammissione al gratuito patrocinio non è prova sufficiente, né esclusiva, dell'assenza di risorse o della impossibilità di eseguire la pena pecuniaria.
  • Se il giudice fissa un importo manifestamente sproporzionato o non valuta strumenti alternativi (rateizzazione, misura differente sulla base dell'art. 56-quater), la determinazione è viziata e la decisione può essere annullata sul solo punto della pena sostitutiva.
  • Quando arnesi atti allo scasso sono rinvenuti in "bella mostra" all'interno di un veicolo e l'imputato non fornisce giustificazione del possesso, il giudice può ritenere integrata la condotta; tuttavia, contestare tale valutazione richiede prova di circostanze fattuali che la Cassazione non riesamina.

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