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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 18943 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella perché proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate anziché del concessionario della riscossione. La cartella era stata notificata il 15 maggio 2007, oltre il termine previsto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 156 del 2005. Il ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che l'Agenzia fosse legittimata passivamente e che la tardività della notifica rendesse la cartella annullabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità. Ha affermato che, quando si contesta la tardiva notificazione della cartella, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario, cioè all'Agenzia delle Entrate, e non esclusivamente al concessionario della riscossione. La sentenza regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito annullando la cartella. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere a T.L. 2.300 euro, oltre accessori, per il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    Prevede il termine entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento; la notifica tardiva comporta l'annullabilità della cartella.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10

    Individua il soggetto legittimato passivamente nel processo tributario. In caso di contestazione della tardiva notificazione della cartella, la legittimazione spetta all'ente titolare del credito tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18

    Disciplina il contenuto e l'ammissibilità del ricorso tributario; la mancata citazione del concessionario, quando la contestazione riguarda la tardività della notifica, non rende il ricorso inammissibile se è stato convenuto l'ente creditore.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione di decidere direttamente la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    È stato invocato dal ricorrente per contestare l'ammissibilità di un'eccezione formulata per la prima volta in appello, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Legge sull'ordinamento giudiziario, art. 65

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione al presunto mancato rispetto dei precedenti giurisprudenziali; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Quando si contesta la tardiva notificazione di una cartella di pagamento, il ricorso può essere proposto contro l'ente pubblico titolare del credito tributario, non essendo necessario convenire esclusivamente il concessionario della riscossione.
  • La tardività della notifica è un vizio riconducibile alla pretesa impositiva e alla procedura di riscossione, ma non costituisce necessariamente un vizio proprio dell'attività materiale del concessionario.
  • Se la tardività della notificazione è incontestata e non sono necessari ulteriori accertamenti, il giudice può annullare direttamente la cartella, anche in sede di legittimità mediante decisione nel merito.
  • In situazioni analoghe è essenziale individuare il termine applicabile alla notifica e documentare la data effettiva di notificazione della cartella, poiché il superamento del termine può comportarne l'annullamento.
  • La decisione riguarda la legittimazione processuale e la tardività della notifica: non implica che il concessionario sia sempre estraneo al giudizio, poiché la sua legittimazione può sussistere quando si contestano vizi propri della notificazione o dell'attività di riscossione.

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