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Legge

L.R. Calabria 30/2024

Modifica della legge regionale 19 novembre 2020, n. 24 (Norme per l'utilizzo dei

Normativa regionaleL.R. Calabria 30/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 7 agosto 2024, n. 30 aggiorna la l.r. 24/2020 sui farmaci nelle strutture pubbliche e private: conferma la responsabilità del farmacista per approvvigionamento, conservazione, allestimento e distribuzione, estende la disciplina alle strutture indicate e regola la presenza del farmacista nelle strutture pubbliche in coerenza con il piano di rientro e la normativa statale. Prevede inoltre una clausola di salvaguardia e l’invarianza finanziaria.

Modifica della disciplina sull’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private

Modifica della disciplina sull’utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private

La legge regionale Calabria 7 agosto 2024, n. 30 interviene sulla legge regionale 19 novembre 2020, n. 24, aggiornandone la disciplina relativa alla presenza del farmacista e alle modalità di gestione dei farmaci nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private del territorio regionale.

Ambito di applicazione e responsabilità professionale

La disciplina riguarda istituti di ricovero e riabilitazione, RSA, hospice, RSSA, SERT, ospizi, case protette, comunità terapeutiche, case di cura private e ogni altra struttura pubblica o privata in cui siano utilizzati farmaci. In tali strutture l’approvvigionamento, la conservazione, l’allestimento e la distribuzione dei farmaci devono avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista, fermo restando per le strutture pubbliche quanto previsto sulla programmazione della presenza del professionista.

Requisiti per l’esercizio della professione nelle strutture interessate

L’esercizio della professione di farmacista presso le strutture indicate è consentito a chi possiede i requisiti generali e specifici previsti dalla disciplina statale vigente per l’accesso al servizio sanitario nazionale. La norma regionale rinvia quindi ai requisiti stabiliti dalla legislazione statale, senza introdurre condizioni ulteriori autonome.

Programmazione della presenza del farmacista nelle strutture pubbliche

Per le strutture pubbliche, la presenza del farmacista deve essere programmata in coerenza con:

  • il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70;
  • la metodologia adottata e approvata con i Tavoli di verifica;
  • il Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro;
  • le disposizioni dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

La disposizione colloca quindi la presenza professionale del farmacista entro il quadro della programmazione sanitaria e dei vincoli connessi al piano di rientro regionale.

Attività professionali del farmacista

Ai fini della disciplina regionale, il farmacista svolge le attività professionali previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla formazione e al diritto di stabilimento dei farmacisti. La legge regionale richiama così il contenuto delle funzioni professionali rilevanti per l’applicazione della normativa sugli ospedali e sulle altre strutture interessate.

Clausola di salvaguardia

Restano salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, nonché gli atti adottati in esercizio dei poteri conferiti al medesimo. La legge regionale non incide quindi sui poteri commissariali connessi alla gestione del rientro sanitario.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La norma contiene quindi una clausola di invarianza finanziaria.

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