Sentenza n. 2640/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 755/2025 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per sei anni scolastici e condannato il Ministero all’accredito di € 3.000, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 755/2025, depositata il 30 giugno 2025, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente, alle stesse condizioni del personale a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024, e aveva condannato il Ministero ad accreditare € 3.000 mediante buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione. Dedotta la persistente inottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito senza dedurre l’avvenuto pagamento né fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato documentalmente che il titolo giudiziale è passato in giudicato e che la sua notificazione all’Amministrazione debitrice è avvenuta nel rispetto delle formalità e dei termini di legge. Poiché il Ministero non ha provato l’adempimento né eccepito fatti modificativi o estintivi, gli ha ordinato di rilasciare la Carta del docente e accreditare l’importo stabilito dal giudicato per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024, con interessi legali o rivalutazione determinati secondo l’art. 22, comma 36, l. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega: su richiesta della parte, il commissario dovrà liquidare e corrispondere le somme entro un ulteriore termine di sessanta giorni e poi riferire al TAR. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 550 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti al ricorrente, con oneri a carico del resistente Ministero.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, precisandone compiti, termine e modalità di attivazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Le somme dovute in esecuzione del giudicato devono essere corrisposte con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati secondo il criterio previsto dall’art. 22, comma 36, l. 724/1994.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso per il commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L’eventuale compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con separato decreto secondo il testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto delle formalità e dei termini per la sua notificazione all’amministrazione debitrice, l’assenza di prova dell’adempimento e di deduzioni su fatti modificativi o estintivi giustifica l’ordine di eseguire la prestazione stabilita dal giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia, stabilendo che questi operi su richiesta della parte entro un ulteriore termine e riferisca sugli adempimenti eseguiti.
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