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Sentenza

Sentenza del 27/09/2018 n. 23263 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno 2003, l'insussistenza dei requisiti per qualificare l'associazione come ente non commerciale, ritenendola una società di fatto e rideterminando il reddito d'impresa, la base imponibile IRAP e l'IVA dovuta. L'Associazione aveva impugnato l'avviso, contestando sia la propria riqualificazione sia i criteri utilizzati per determinare le imposte. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che, trattandosi di un accertamento fondato sull'esistenza di una società di fatto e sull'imputazione del reddito ai soci, il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere anche tutti i presunti soci, quali litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata partecipazione al processo di tutti i soggetti necessari. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei presunti soci e un nuovo esame dell'impugnazione originaria. Non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza dell'accertamento fiscale. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Imputazione dei redditi delle società di persone e delle associazioni ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.

    L'unitarietà dell'accertamento relativo alla società o associazione e ai soci impone, quando sono contestati elementi comuni, la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

    Se la controversia riguarda una posizione inscindibilmente comune a più soggetti, tutti devono partecipare allo stesso processo; in mancanza, il giudizio è nullo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    Possibilità di riunione dei procedimenti connessi.

    La riunione può evitare decisioni contrastanti solo se i procedimenti separati coinvolgono comunque tutti i soggetti necessari; nel caso concreto non risultava che tutti i soci avessero impugnato gli avvisi.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 39, comma 2

    La norma era stata richiamata con riferimento ai criteri di accertamento del reddito e dell'imponibile, ma la Corte non ha esaminato nel merito la correttezza della determinazione fiscale, essendo stata rilevata preliminarmente la nullità del processo.

  • IRAP

    Il litisconsorzio necessario dei soci può estendersi anche al giudizio relativo all'IRAP della società quando l'accertamento deriva da elementi comuni alla posizione della società e dei soci.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria riqualifica un'associazione o un ente come società di fatto e imputa il reddito ai soci, il giudizio deve normalmente coinvolgere l'ente e tutti i presunti soci.
  • La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio anche in cassazione e in ogni stato e grado.
  • Se lo stesso avviso comprende imposte dirette, IRAP e IVA fondate su fatti comuni, la controversia può richiedere una trattazione unitaria, anche se per l'IVA isolatamente considerata il litisconsorzio non sarebbe sempre necessario.
  • La cassazione per difetto di contraddittorio non decide la legittimità sostanziale dell'accertamento: la causa viene riaperta davanti al giudice di primo grado, che deve integrare il contraddittorio e riesaminare il merito.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sin dall'inizio chi siano tutti i soggetti coinvolti dall'accertamento e chiamarli nel processo, evitando di confidare nella successiva riunione di procedimenti separati.

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