Cassazione Civile, Ordinanza n. 31570/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato una dichiarazione DOCFA per un aerogeneratore sito nel Comune di Greci, escludendo dalla rendita catastale i macchinari, i congegni e le attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo. L’Agenzia delle entrate aveva rettificato la rendita con avviso di accertamento, ritenendo invece computabile anche la torre dell’aerogeneratore e fissando la rendita in euro 400,00. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR Campania aveva confermato la decisione, affermando che la procedura DOCFA è dichiarazione emendabile e che, in ogni caso, la torre rientrava tra gli elementi da considerare. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015 e dell’art. 62 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la torre eolica non fosse un bene escludibile come "imbullonato" perché non funzionale a uno specifico processo produttivo ma bene immobile incorporato al suolo; con il secondo censurava la motivazione della sentenza impugnata, deducendo che la CTR avesse omesso di esaminare correttamente il rapporto di strumentalità tra torre e processo produttivo e avesse erroneamente valorizzato la sola consistenza fisica del manufatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate entrambe le censure, ribadendo l’orientamento già consolidato secondo cui, ai fini della determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, la torre che sostiene navicella e rotore va esclusa dalla stima diretta perché componente funzionale allo specifico processo produttivo. La sentenza d’appello è stata quindi ritenuta conforme ai principi di diritto già affermati dalla Corte. Il ricorso è stato respinto. Il testo fornito si interrompe prima della parte finale sulle spese, che quindi non è determinabile con certezza dal solo estratto.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. 208/2015
"A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La disposizione va letta nel senso di escludere dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, anche se infisse stabilmente al suolo, quando la loro funzione sia strettamente strumentale alla produzione.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma processuale asseritamente violata nel motivo di ricorso, senza una specifica autonoma interpretazione nel dispositivo motivazionale riportato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato quale vizio di violazione di legge nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato quale vizio processuale/motivazionale nel secondo motivo.
art. 64 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo quale parametro processuale della censura.
art. 4 r.d.l. n. 652/1939
Richiamato nel percorso argomentativo come base del quadro normativo catastale sull’immobile urbano.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
Richiamato nel percorso argomentativo come definizione di unità immobiliare nel sistema catastale.
art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 conv. in L. n. 88/2005
Richiamato come precedente quadro normativo che aveva già attribuito rilievo catastale alle centrali elettriche e alle costruzioni stabili connesse al suolo.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
Richiamato come norma che recepisce la circolare tecnica sul classamento catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, ciò che rileva non è la mera infissione al suolo o la consistenza fisica del bene, ma la sua concreta funzionalità allo specifico processo produttivo.
- La disciplina dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015 opera per sottrazione dal valore catastale dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali alla produzione, anche quando tali componenti presentino caratteristiche strutturali o statiche proprie di manufatti stabilmente incorporati al suolo.
- Nell’impianto eolico, la torre di sostegno deve essere esclusa dalla stima diretta se la sua funzione è essenzialmente strumentale e partecipativa del processo di generazione energetica, al pari degli altri elementi meccanici dell’aerogeneratore.
- Le circolari o prassi amministrative che includano determinati elementi nella stima catastale non possono prevalere sulla qualificazione imposta dalla norma primaria, quando questa imponga di escludere le componenti funzionali al processo produttivo.
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