Ordinanza n. 2166/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) in parte qua dell’elenco dei non ammessi al corso in-tensivo della procedura concorsuale D.M. n. 107/2023 – Procedura riservata per Dirigenti scolastici così come rettificato da decreto n. 76336 del 29 maggio 2024; b) dell’esito della prova scritta così come risultante dalla piatta-forma Formez; c) di ogni altro atto preordinato connesso o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AGENORI ROSALBA il 18/3/2026: per l’annullamento: 1) del decreto dipartimentale 002187 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante approvazione della graduatoria definitiva; 2) del decreto dipartimentale 124319 del 9 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante assegnazione ai ruoli regionali; 3) del decreto dipartimentale 2206 del 19 agosto 2024 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante rettifica della graduatoria definitiva; 4) del decreto dipartimentale del 27.11.2024 n. 203703 pubblicato il 18 dicembre 2025 recante ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali; 5) del decreto dipartimentale del 18.12.2025 n. 3827 pubblicato il 18.12.2025 recante seconda rettifica alla graduatoria definitiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco dei non ammessi al corso intensivo della procedura concorsuale riservata per dirigenti scolastici, esito della prova scritta e successivi atti di approvazione e rettifica della graduatoria e di assegnazione ai ruoli regionali
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato, con ricorso introduttivo, la propria mancata ammissione al corso intensivo della procedura concorsuale riservata per dirigenti scolastici e l'esito della prova scritta risultante dalla piattaforma Formez, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Con motivi aggiunti ha impugnato i successivi decreti dipartimentali di approvazione e rettifica della graduatoria definitiva e di assegnazione ai ruoli regionali. Con istanza del 19 marzo 2026 ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive, precisando che la domanda cautelare collegiale era stata inserita per mero errore materiale e che non sussisteva, allo stato, alcuna esigenza cautelare.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia, sostanziale, alla trattazione della domanda cautelare, formulata mediante richiesta di cancellazione dal ruolo delle sospensive e motivata dall'assenza di esigenze cautelari. Ha quindi dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso e dei motivi aggiunti, né esamina i vizi dedotti contro la procedura concorsuale, la graduatoria o gli atti di assegnazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare collegiale è stata trattata nel rito cautelare previsto dall'art. 55 c.p.a.; a seguito della richiesta della parte ricorrente di non procedere alla trattazione, il giudice ha dichiarato il non luogo a provvedere e disposto la cancellazione dal ruolo delle sospensive.
Come è indicizzato
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