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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16760/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso è consentito soltanto per specifiche violazioni di legge e non per contestazioni sulla motivazione o sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, deducendo vizio di motivazione per la asserita omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che le censure, poiché dirette esclusivamente all'accertamento del fatto, non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette solo specifiche violazioni di legge. Il ricorrente, dunque, ha proposto un ricorso fondato su un vizio non più deducibile nel perimetro legale dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come parametro del proscioglimento immediato, ma la sua omessa valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento quando la censura investe solo l'accertamento del fatto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, limitandoli a specifiche violazioni di legge e non a vizi di motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    È indicato come disciplina generale derogata dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, con un controllo limitato alle violazioni di legge espressamente indicate.
  • Non è deducibile, avverso il patteggiamento, un vizio di motivazione che miri in sostanza a contestare l'accertamento del fatto o la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., se la censura non rientra nel catalogo dei motivi consentiti.
  • L'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. opera come disciplina speciale e derogatoria rispetto all'art. 606 c.p.p., restringendo l'area delle impugnazioni proponibili dopo il patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando il ricorso sia proposto per ragioni non più consentite dall'ordinamento, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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