Sentenza del 10/01/2017 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Processo - Atti impugnabili - Valenza dell'elencazione ex art. 19 D.Lgv. N. 546/1992 - Processo - Atti impugnabili - Definizione - Processo - Atti impugnabili - Elenco ex art. 19, D.Lgv n. 546/1992 - Tassabilità - Non ricorre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale in relazione alla cartella TARSU 2007. Sosteneva di essere estranea al rapporto tributario e deduceva che l'atto effettivamente impugnato era il provvedimento di sgravio parziale adottato dal Comune a seguito della sua istanza, con il quale l'amministrazione aveva riconosciuto la fondatezza delle ragioni esposte. Il punto controverso riguardava quindi la possibilità di impugnare un atto non espressamente elencato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, ritenendo che l'elencazione degli atti impugnabili prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non sia tassativa in senso assoluto. Sono impugnabili anche atti diversi da quelli tipizzati, purché manifestino una pretesa tributaria compiuta e definita oppure siano idonei a incidere concretamente sul rapporto tributario. Il provvedimento di sgravio, collegato alla pretesa TARSU e adottato dal Comune a seguito dell'istanza della contribuente, poteva pertanto essere portato davanti al giudice tributario. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario.
L'elenco deve essere interpretato in modo estensivo e, quando necessario, analogico: possono essere impugnati anche atti non formalmente inclusi, se esprimono una pretesa tributaria definita o incidono concretamente sul rapporto tributario.
Art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.
La giurisdizione tributaria ha carattere generale per le controversie relative a specifici rapporti tributari, ampliando la tutela del contribuente oltre la sola impugnazione degli atti formalmente tipizzati.
Art. 97 della Costituzione
Buon andamento della pubblica amministrazione.
Il principio di buon andamento contribuisce a giustificare una lettura non formalistica degli atti impugnabili, evitando che la forma dell'atto impedisca il controllo giurisdizionale su una pretesa tributaria effettivamente manifestata.
Art. 24 della Costituzione
Diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La norma sostiene la necessità di garantire al contribuente una tutela effettiva contro gli atti dell'amministrazione che incidano sul rapporto tributario.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio di capacità contributiva richiede che la pretesa fiscale sia individuata e contestabile, rafforzando la tutela contro imposizioni non correttamente fondate.
Art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire sussiste quando l'amministrazione manifesta, anche tacitamente, una volontà concreta sul rapporto tributario che il contribuente intende contestare.
Massime di principio
- Nel processo tributario conta soprattutto il contenuto sostanziale dell'atto, non la sua denominazione formale: un documento è impugnabile se comunica una pretesa tributaria concreta, definita e motivata.
- L'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non impedisce di impugnare atti atipici, purché vi sia un collegamento diretto con il rapporto tributario e l'atto produca o possa produrre effetti pregiudizievoli per il contribuente.
- La tutela può essere anticipata senza attendere la successiva emissione di una cartella o di un altro atto tipico, quando la pretesa dell'amministrazione è già sufficientemente individuata.
- La qualificazione dell'atto deve essere valutata in concreto: occorre verificare soggetto emanante, tributo, periodo d'imposta, importo o effetti, motivazione e incidenza sul rapporto fiscale.
- Un provvedimento di sgravio o di diniego di autotutela può essere rilevante nel giudizio tributario quando incide sul debito fiscale o conferma una determinata posizione dell'amministrazione; tuttavia, i termini e le modalità di impugnazione vanno verificati caso per caso.
- La possibilità di impugnare un atto atipico non elimina la necessità di dimostrare un interesse attuale e concreto e di rispettare le regole processuali applicabili.
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