Sentenza del 10/04/2015 n. 7232 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva annullato il diniego di rimborso IVA e gli avvisi di accertamento relativi a ricavi non contabilizzati derivanti dalla vendita di bovini negli anni 2003 e 2004. I motivi principali riguardavano l'errata dichiarazione di inammissibilità e l'insufficiente motivazione dell'eccezione relativa all'inutilizzabilità dei documenti che il contribuente non aveva esibito durante la verifica fiscale, ma aveva prodotto solo nel giudizio tributario. Sono stati inoltre dedotti vizi di motivazione sulla ricostruzione dei ricavi non contabilizzati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti durante la verifica fiscale, prevista dall'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, sia rilevabile anche d'ufficio e possa quindi essere fatta valere per la prima volta in appello. Ha inoltre ritenuto apparente e meramente assertiva la motivazione della CTR sull'infondatezza dell'eccezione. Il terzo e il quarto motivo, relativi alla quantificazione dei ricavi non contabilizzati, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Veneto per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
La preclusione opera quando il contribuente abbia rifiutato l'esibizione dei documenti durante la verifica, anche se gli stessi vengono successivamente prodotti in giudizio. La relativa inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio e non richiede una tempestiva eccezione dell'amministrazione finanziaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2
In sede di appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce la proposizione di questioni che il giudice può rilevare autonomamente. L'inutilizzabilità dei documenti prevista dall'art. 52, comma 5, rientra in tale categoria.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
Quando la sentenza è cassata, la Corte può rinviare la causa al giudice di merito per il nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati nella decisione.
Art. 378 c.p.c.
La norma disciplina il deposito delle memorie nel giudizio di cassazione; il contribuente ne aveva fatto uso depositando una memoria.
Massime di principio
- Nel contenzioso IVA, i documenti che il contribuente abbia rifiutato di esibire o dichiarato di non possedere durante una verifica fiscale possono essere esclusi dal giudizio anche se prodotti successivamente.
- L'amministrazione finanziaria può sollevare per la prima volta in appello l'inutilizzabilità di tali documenti, perché si tratta di una questione rilevabile d'ufficio.
- Una sentenza non può limitarsi ad affermare che un'eccezione è infondata: deve indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che sostengono la decisione, consentendo il controllo del ragionamento.
- La Cassazione, accogliendo il ricorso per errori processuali o motivazionali, normalmente non decide direttamente la fondatezza dell'accertamento, ma rinvia la causa al giudice di merito per una nuova valutazione.
- Il contribuente deve esibire tempestivamente e integralmente la documentazione richiesta durante la verifica, salvo fornire una giustificazione concreta e documentata dell'impossibilità di farlo.
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