Cassazione Penale, Ordinanza n. 18027/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida senza patente, ma nel corso del giudizio di secondo grado era stato raggiunto un accordo tra imputato e Pubblico Ministero sul solo trattamento sanzionatorio, con rinuncia dell'imputato a tutti gli altri motivi di appello. Il ricorrente ha impugnato personalmente la sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 129 c.p.p. Sosteneva che, anche nel c.d. patteggiamento in appello, il giudice avrebbe dovuto verificare d'ufficio la presenza di cause di proscioglimento o di altre ragioni ostative alla decisione, motivando espressamente sul punto; lamentava quindi l'omessa verifica del proscioglimento e la mera presa d'atto della rinuncia ai motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che, comunque, nel patteggiamento in appello il giudice di secondo grado, quando accoglie la richiesta di pena concordata dopo la rinuncia ai motivi di appello, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulla sussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità, perché la cognizione resta circoscritta ai motivi non rinunciati. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992
norma incriminatrice contestata per la guida di veicolo senza aver conseguito la patente.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente come dovere del giudice di verificare d'ufficio l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento; la Corte ribadisce che, nel patteggiamento in appello dopo rinuncia ai motivi, tale obbligo non si estende oltre l'oggetto devoluto.
art. 613 c.p.p.
la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. in punto di ricorso personale dell'imputato.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso presentato senza difensore abilitato.
- Nel patteggiamento in appello, quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione e concorda solo la pena, il giudice di secondo grado non è tenuto a svolgere una motivazione autonoma e specifica sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la questione esula dall'oggetto devoluto.
- La rinuncia ai motivi di appello delimita l'orizzonte cognitivo del giudice di impugnazione: il controllo giudiziale resta circoscritto ai punti non rinunciati e non si estende a questioni ormai sottratte alla devoluzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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