Cassazione Penale, Sentenza n. 02240/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari (6/02/2023) e integrata dalla Corte di appello di Catanzaro. Deducevano due motivi: 1) violazione dell'art. 646 c.p. e dell'art. 192 c.p.p., nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, contestando l'affidamento della Corte sulle dichiarazioni della parte civile e della moglie e sostenendo che era stato trascurato il dato istruttorio relativo alla diversità del modello di Vespa posto in vendita rispetto a quello oggetto di imputazione; 2) violazione dell'art. 110 c.p. e dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione riguardo alla posizione di Domenico Magliarella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché si limitava a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva valutato congruamente l'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile e la documentazione di riscontro, rilevando anche l'assenza di adeguate allegazioni difensive sulla presunta disponibilità di altro ciclomotore. Ha ritenuto il secondo motivo generico e comunque infondato: la responsabilità di Antonio è stata desunta dall'interversione del possesso e dalla mancata restituzione della res, mentre quella di Domenico dall'offerta in vendita on line nella consapevolezza di non poter disporre dell'oggetto. Le memorie della parte civile sono state considerate tardive e non esaminate. Sono confermate quindi le condanne (inizialmente pronunciate per gli artt. 110 e 646 c.p.). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato è stato ritenuto concretamente provato: la Corte ha valutato gli elementi che collegano le condotte dei singoli imputati alla realizzazione del reato contestato.
art. 646 cod. pen.
La condotta di ricettazione è stata ritenuta integrata sulla base delle dichiarazioni della parte civile, della documentazione a riscontro e dell'interversione del possesso; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che collega gli imputati alla disponibilità e all'offerta in vendita dell'oggetto.
art. 192 cod. proc. pen.
La presunta violazione della normativa sulla motivazione è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficientemente congrua e non suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando consiste in mera rivalutazione delle prove.
art. 611, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen.
Le memorie depositate dalla parte civile oltre il termine previsto sono state ritenute inammissibili per tardività e pertanto non esaminate dal Collegio.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un semplice riesame delle prove: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- Le censure vaghe o generiche che non si confrontano con il percorso motivazionale effettivo della corte impugnata sono destinate a essere dichiarate inammissibili o infondate.
- Le impugnazioni che contestano l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali devono indicare punti specifici del processo o errori logici/materiali nella valutazione probatoria, non limitarsi a censure generiche.
- Memorie o deduzioni depositate oltre i termini procedurali previsti possono essere dichiarate inammissibili e non vengono prese in considerazione dal giudice di legittimità.
- Se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la ricostruzione fattuale (es. interversione del possesso, offerta in vendita), la Corte di Cassazione tende a confermare la decisione salvo vizi di diritto chiari e specifici.
Testo integrale
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