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Sentenza

Sentenza del 19/10/2020 n. 4873 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 260/2020 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - avviso di liquidazione in riferimento alla sentenza ex art. 2932 c.c. - imposta precedentemente versata all'atto di trasferimento del diritto di proprietà - duplicazione di imposta- sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La cartella esattoriale è stata ritenuta illegittima: la Corte ha stabilito che l'imposta di registro grava sul negozio giuridico che costituisce la fonte dell'obbligazione fiscale (capacità contributiva) e quindi, se l'imposta è già stata assolta sull'atto di compravendita, imporre nuovamente l'imposta sulla sentenza ex art. 2932 c.c. determina una duplicazione di imposizione (bis in idem) ed è illegittimo.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imposizione di una cartella esattoriale per l'imposta di registro riferita a una sentenza di condanna al trasferimento del bene ai sensi dell'art. 2932 c.c., nonostante l'imposta di registro fosse già stata versata dall'acquirente al momento del trasferimento di proprietà con atto notarile; si deduce una duplicazione di imposta (bis in idem).

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza che dispone il trasferimento della proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c. ha natura di titolo sostitutivo dell'atto traslativo, ma non costituisce automaticamente un nuovo fatto imponibile ai fini dell'imposta di registro quando il medesimo negozio giuridico è già stato tassato mediante l'atto notarile.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (imposta di registro)

    L'imposta di registro colpisce il negozio giuridico che è espressione della capacità contributiva; l'interpretazione giurisprudenziale evidenzia che non può sussistere una duplice tassazione per lo stesso fatto imponibile originario.

  • principio del "bis in idem" (divieto duplicazione imposizione)

    Applicato come principio generale di divieto di doppia imposizione: è illegittimo sottoporre allo stesso tributo, per lo stesso fatto imponibile e la stessa capacità contributiva, sia l'atto originario sia la sentenza che ne attua gli effetti, se l'imposta è già stata assolta.

Massime di principio

  • Se l'imposta di registro è già stata pagata sull'atto notarile di trasferimento della proprietà, una successiva richiesta di pagamento basata sulla sentenza ex art. 2932 c.c. configura duplicazione e può essere impugnata.
  • L'imposta di registro riguarda il negozio giuridico sostanziale (la fonte dell'obbligazione fiscale) e non meramente il documento formale: occorre verificare quale atto abbia già costituito la base imponibile.
  • In caso di cartella relativa a una sentenza traslativa, il contribuente deve dimostrare l'avvenuto pagamento (es. ricevuta di registrazione/pagamento) per contestare la pretesa dell'Erario.
  • Se invece l'atto originario non è mai stato tassato validamente, la sentenza che realizza il trasferimento può essere fonte di imponibilità; valutare caso per caso la coincidenza della fattispecie imponibile.
  • Procedere tempestivamente all'impugnazione amministrativa/giurisdizionale fornendo documentazione di pagamento e richiedere eventuale annullamento/riduzione della cartella per duplicazione di imposta.

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