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Sentenza

Sentenza n. 16275/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202514601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8757/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, dell’11 settembre 2024, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto all’accredito di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto le misure necessarie all’attuazione del giudicato, inclusi interessi legali e rivalutazione. Il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità, poiché la documentazione inizialmente prodotta per comprovare la previa notifica del titolo esecutivo recava buste virtuali con allegati non leggibili; ha quindi assegnato un termine per depositare prova idonea. La ricorrente ha successivamente documentato che il titolo era stato notificato oltre 120 giorni prima del ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, una volta depositata prova idonea della notifica del titolo esecutivo. Ha precisato che l’ottemperanza a una sentenza civile resa in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e non consente nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato il mancato pagamento dell’importo nominale e il Ministero non aveva fornito chiarimenti o prova della corretta esecuzione, ha accolto la domanda di attuazione del giudicato e condannato il Ministero a corrispondere 1.500 euro, oltre interessi legali ordinari e rivalutazione dalla data del passaggio in giudicato fino al soddisfo. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; in caso di inadempimento, il Direttore generale competente, quale commissario ad acta, dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni, con facoltà di delega e senza compenso. Non ha applicato penalità di mora, riservandone l’eventuale valutazione a fronte di ulteriore inottemperanza e su apposita richiesta. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 112, comma 2, del c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo conformativo gravante sulla pubblica amministrazione.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Fermi restando i principi dianzi illustrati, l’art. 112, comma 3, del codice del processo amministrativo, consente di proporre “anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione”.

    Nel giudizio di ottemperanza possono essere richiesti in unico grado gli interessi e la rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato, nonché il risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Nel rispetto dell’art. 112, comma 3, del c.p.a. la domanda degli “interessi legali e rivalutazione” può essere accolta limitatamente agli interessi legali ordinari di cui all’art. 1284, comma 1, del codice civile e alla rivalutazione, concernenti l’importo nominale di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo.

    Sull’importo riconosciuto dal titolo esecutivo spettano gli interessi legali ordinari, insieme alla rivalutazione, dal passaggio in giudicato fino al soddisfo.

Massime di principio

  • L’ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario resa in materia di lavoro ha funzione meramente esecutiva: è diretta ad accertare l’omissione o l’elusione del giudicato e non consente di introdurre nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • In sede di ottemperanza possono essere richiesti, anche in unico grado, gli interessi e la rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato; sulle somme dovute spettano gli interessi legali ordinari e la rivalutazione fino al soddisfo.
  • Quando il creditore allega il mancato adempimento del titolo e l’amministrazione, pur costituitasi, non fornisce chiarimenti o prova della corretta esecuzione, la pretesa all’attuazione del giudicato può essere accolta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con indicazione del termine entro il quale questi dovrà intervenire in caso di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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