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Ordinanza

Ordinanza n. 4680/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ​della Determinazione Reg. gen. n. 244 del 22.6.2026 con cui il Comune di Ripalimosani ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del “servizio triennale (2026-2028) di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi ur-bani – spazzamento strade e gestione del CCR” in favore della Ecoce S.r.l. (doc. 1); - di tutti i verbali di gara, compresi il verbale n. 8 d.d. 5.6.2026 (doc. 2.8) ed il verbale n. 9 d.d. 16.6.2026 (doc. 2.9); - del silenzio rigetto maturato in relazione all’istanza di accesso all’offerta tecnica non oscurata del concorrente Ecoce; - della nota prot. n. 0005101 d.d. 6.7.2026 nella parte in cui la Stazione appaltante ha comunicato la pubblicazione – parzialmente oscurata - dell’offerta tecnica della Ecoce (doc. 3); - dei chiarimenti resi in data 30.10.2025 ove interpretati nel senso di ritenere idoneo a soddisfare il requisito esperienziale di cui al par. 6.3, lett. b), del Disciplinare di gara lo svolgimento di un servizio di raccolta e trasporto rifiuti in un hub aeroportuale; - in via subordinata, di tutti gli atti e dei provvedimenti relativi alla procedura, ivi compresi: a. il Bando/Disciplinare di gara (doc. 4); b. il Capitolato di gara (doc. 4.1); c. il Piano industriale (doc. 4.2); - di tutti connessi e consequenziali, anche non conosciuti. E PER L’ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITA’ del silenzio-diniego opposto dalla Commissione di gara, a valle della seduta del 29.6.2026, alla pubblicazione e/o accesso all’offerta tecnica della Ecoce in forma integrale e non oscurata, con conseguente accertamento del diritto del Consorzio IUE ad avere accesso all’offerta tecnica della Ecoce, comunicato con nota del 6.7.2026; E PER LA CONDANNA degli Enti intimati a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.​ Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio L'igiene Urbana Evolution il 17/7/2026: per l’annullamento della Determina del Comune di Recale n. 154 del 2.7.2026 (reg. gen. n. 319 del 3.7.2026) recante “presa d’atto verbali di gara e aggiudicazione definitiva”.

Giustizia amministrativa202604428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego e oscuramento parziale dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria Ecoce S.r.l.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, concorrente non aggiudicatario nella procedura per l'affidamento triennale del servizio di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani, spazzamento strade e gestione del centro comunale di raccolta, ha chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di accesso all'offerta tecnica integrale dell'aggiudicataria e l'accertamento del diritto di prenderne visione ed estrarne copia. La stazione appaltante aveva pubblicato soltanto una versione parzialmente oscurata dell'offerta, senza motivare il diniego sulle parti non ostese. La controinteressata ha eccepito la tardività della domanda per violazione del termine decadenziale di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023. Il ricorrente ha inoltre impugnato l'aggiudicazione, i verbali di gara, i chiarimenti relativi al requisito esperienziale e, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione definitiva adottata dal Comune di Recale; tali profili non sono stati decisi nella presente fase incidentale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Ha respinto l'eccezione di tardività, rilevando che la stazione appaltante non aveva applicato il regime di pubblicità degli atti di gara previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici e che, in caso di specifica istanza di accesso, il termine di dieci giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento di oscuramento, sia quando questo è contestuale all'aggiudicazione sia quando è successivo e adottato all'esito dell'istanza. Poiché la nota del 6 luglio 2026 aveva comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'offerta oscurata, il ricorso notificato il 12 luglio 2026 è stato ritenuto tempestivo. Il Collegio ha inoltre riconosciuto l'interesse concreto e attuale del concorrente non aggiudicatario a conoscere l'offerta tecnica dell'aggiudicataria e ha rilevato che la controinteressata non aveva motivatamente individuato le specifiche informazioni coperte da segreto industriale o commerciale. È stato quindi ordinato al Comune di Ripalimosani di consentire l'accesso agli atti richiesti con l'istanza del 24 giugno 2026 entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase incidentale sono state riservate al definitivo. Le questioni relative all'annullamento dell'aggiudicazione e agli ulteriori atti di gara sono rimaste impregiudicate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    "domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a."

    Consente di proporre nel giudizio la domanda giudiziale relativa all'accesso; la domanda è stata accolta con ordine all'amministrazione di ostensione degli atti.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    "termine di dieci giorni previsto a pena di decadenza"

    Il termine per contestare l'oscuramento decorre dalla comunicazione del relativo provvedimento quando l'interessato sia stato costretto a presentare una specifica istanza di accesso, anche se l'oscuramento è disposto successivamente all'aggiudicazione.

  • art. 122 c.p.a.

    "declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato ... e subentro"

    Richiamato nella domanda principale per la sorte del contratto, ma non deciso nella presente fase incidentale.

Massime di principio

  • Quando la stazione appaltante non si conforma al regime legale di pubblicità degli atti di gara e il concorrente non aggiudicatario deve presentare una specifica istanza di accesso, il termine decadenziale di dieci giorni per contestare l'oscuramento decorre dalla comunicazione del provvedimento di oscuramento, anche se questo è adottato successivamente all'aggiudicazione.
  • Il concorrente non aggiudicatario ha un interesse concreto e attuale ad accedere agli elementi dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario quando la conoscenza di tali elementi sia funzionale alla tutela della propria posizione nella gara e alla proposizione o verifica delle censure.
  • L'oscuramento dell'offerta tecnica non può essere giustificato genericamente mediante il richiamo al segreto industriale o commerciale: il concorrente che lo invoca deve indicare e motivare specificamente le informazioni meritevoli di tutela.
  • In assenza di una motivazione specifica sulle parti sottratte all'accesso, l'amministrazione deve consentire l'ostensione dell'offerta tecnica richiesta dal concorrente, nel rispetto dei limiti concretamente giustificati dalla tutela del segreto industriale o commerciale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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