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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4593 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento IVA relativi a cessioni di autovetture effettuate tra il 1999 e il 2003 in sospensione d'imposta, sulla base di dichiarazioni d'intento rilasciate da soggetti qualificatisi come esportatori abituali. Le ricorrenti sostenevano: l'irrilevanza della conoscenza della destinazione nazionale dei beni; la mancata contestazione di alcuni dati probatori; l'insufficienza della motivazione sulla loro consapevolezza della frode; l'assenza di un vantaggio fiscale o economico; e l'inapplicabilità della responsabilità tributaria alla N. S.r.l., quale società conferitaria del ramo d'azienda. La Corte ha ritenuto invece provato che le società clienti fossero prive dei requisiti degli esportatori abituali, prive di struttura e sostanzialmente cartiere, e che la N. S.p.A. conoscesse o dovesse conoscere la destinazione nazionale dei veicoli e la falsità delle dichiarazioni d'intento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato il recupero dell'IVA nei confronti della N. S.p.A., ritenendo che la non imponibilità venga meno quando il cedente sa o avrebbe dovuto sapere che la dichiarazione d'intento è falsa e che i beni non sono destinati all'esportazione. Ha inoltre confermato la responsabilità della N. S.r.l. quale conferitaria del ramo d'azienda, ritenendo applicabile anche al conferimento la disciplina sulla responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente, con esclusione delle limitazioni ordinarie in caso di trasferimento in frode al fisco. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.300 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c)

    La non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali è subordinata alla dichiarazione d'intento e ai requisiti previsti dalla norma.

    Il regime di non imponibilità non opera quando la dichiarazione d'intento è ideologicamente falsa e il cedente conosce o avrebbe dovuto conoscere la frode. In tal caso il cedente deve versare l'IVA, salvo dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il coinvolgimento nella frode.

  • D.L. n. 746 del 1983, art. 1, comma 1, e art. 2

    La dichiarazione d'intento costituisce presupposto del regime di sospensione d'imposta e il soggetto che la rilascia risponde della sua eventuale falsità.

    L'esistenza formale della dichiarazione non tutela automaticamente il cedente: la responsabilità può estendersi al fornitore quando emergano elementi concreti di conoscenza o conoscibilità della falsità.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7

    La responsabilità del soggetto che rilascia una dichiarazione d'intento senza i presupposti è collegata all'obbligo di dare effettiva attuazione alla destinazione all'esportazione prospettata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17

    Quando viene meno il regime di non imponibilità, il cedente è tenuto ad assolvere direttamente l'IVA sull'operazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La disciplina della detrazione e dei crediti IVA non esclude la responsabilità del cedente per operazioni formalmente in sospensione d'imposta ma inserite in una frode conosciuta o conoscibile.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14

    La responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario per i debiti tributari del cedente opera con limiti ordinari, ma tali limiti non si applicano in caso di cessione in frode al fisco.

    La norma ha natura antielusiva e si applica anche al conferimento d'azienda. In caso di trasferimento fraudolento o effettuato nella consapevolezza delle verifiche fiscali, il cessionario può rispondere senza le limitazioni previste per i trasferimenti ordinari.

  • Codice civile, art. 2560, comma 2

    La disciplina speciale dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prevale sulla disciplina generale dei debiti relativi all'azienda ceduta.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Il giudice di merito non è tenuto a esaminare singolarmente ogni elemento probatorio, purché selezioni e valorizzi gli elementi decisivi con motivazione logica e coerente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove; il controllo sulla motivazione resta limitato ai vizi rilevanti secondo i limiti propri del giudizio di legittimità.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    L'omessa decisione su uno specifico motivo di appello deve essere denunciata come omessa pronuncia e non semplicemente come vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Il cedente che applica la non imponibilità IVA sulla base di una dichiarazione d'intento deve svolgere controlli ragionevoli e non può invocare la mera regolarità formale del documento se esistono indizi concreti di frode.
  • La conoscenza o conoscibilità della frode può essere desunta da elementi oggettivi quali l'assenza di struttura aziendale del cliente, la natura di cartiera, l'assenza dei requisiti di esportatore abituale, pagamenti provenienti da soggetti diversi dal cliente e rapporti anomali o ripetuti tra gli operatori.
  • Per escludere il recupero dell'IVA, il cedente deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli esigibili da un imprenditore diligente per verificare l'effettiva destinazione dei beni e l'affidabilità del cliente.
  • Non è necessario provare uno specifico vantaggio fiscale o un movente economico del cedente: è sufficiente l'accertamento della sua consapevolezza o conoscibilità del coinvolgimento in una frode IVA.
  • Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con una diversa lettura degli stessi elementi, se la motivazione è logica e coerente.
  • La responsabilità tributaria per debiti del cedente può estendersi anche a un conferimento d'azienda, non solo a una cessione formale, soprattutto quando il trasferimento sia effettuato durante verifiche fiscali o in condizioni indicative di una frode ai danni dell'Erario.
  • La coincidenza tra proprietari e amministratori della società conferente e della conferitaria può costituire un forte indizio della conoscenza delle passività fiscali e della finalità elusiva del trasferimento.

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