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Ordinanza

Ordinanza n. 1243/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero al pagamento di euro 604,31, oltre interessi legali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1504/2025, pubblicata il 7 novembre 2025, notificata il 20 novembre 2025 e passata in giudicato, che ha riconosciuto la Retribuzione Professionale Docente per euro 604,31, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Ha dedotto che il Ministero non aveva adempiuto nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ha chiesto l’ordine di dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite e del contributo unificato.

La decisione

Il Collegio non ha deciso la domanda di ottemperanza né ha accertato l’avvenuto adempimento. Il Ministero ha depositato il 12 ottobre 2026 documenti che, secondo la difesa erariale, dimostrerebbero la liquidazione delle somme; il deposito è stato ritenuto tardivo, essendo avvenuto alla vigilia della camera di consiglio e dopo la richiesta del ricorrente di passaggio in decisione. Per garantire al ricorrente la possibilità di esaminare la documentazione e controdedurre, il TAR ha fissato una nuova camera di consiglio al 3 novembre 2026. Non sono state adottate statuizioni sulla nomina del commissario ad acta o sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli articoli 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro - n. 1504 del 7 novembre 2025, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 323/2025, con la quale è stato statuito

    La domanda di esecuzione del giudicato è proposta dinanzi al giudice amministrativo mediante il rito di ottemperanza previsto dagli artt. 112 e seguenti c.p.a.; in questa ordinanza il TAR non decide però il merito della domanda.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il ricorrente afferma che la decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Aggiunge che alla notifica della sentenza medesima non è seguito l’adempimento da parte dell’Amministrazione resistente, e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 20 novembre 2025, previsto dall’art. 14, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e ss.mm.ii., il quale, al comma 1, dispone che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è previsto per consentire alle amministrazioni di completare le procedure per il pagamento e impedisce al creditore di procedere prima della sua scadenza all’esecuzione forzata o alla notifica del precetto. Nell’ordinanza tale norma è riportata nell’esposizione della prospettazione del ricorrente, senza una decisione sul suo concreto operare.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deposita documenti potenzialmente decisivi alla vigilia della camera di consiglio e dopo che la controparte ha chiesto il passaggio in decisione, il giudice può rinviare la trattazione per consentire alla parte di esaminare la documentazione e controdedurre.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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