Cassazione Civile, Sentenza n. 16655/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Sicilia (sez. staccata di Catania) che aveva accolto il ricorso del contribuente e nominato un commissario ad acta per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato che riconosceva il rimborso del 90% dell'Irpef versata in eccedenza per gli anni 1990-1992 (art. 9, comma 17, l. 289/2002). L'Amministrazione deduceva di aver adempiuto solo per metà dell'importo, richiamando l'applicabilità dell'art. 16-octies d.l. 91/2017 (conv. l. 123/2017) che disciplina limiti e riduzioni dei rimborsi in presenza di stanziamenti insufficienti (applicazione di una riduzione percentuale del 50% entro il plafond stanziato). L'oggetto del contendere era dunque se la disciplina sopravvenuta potesse incidere sul diritto sostanziale del contribuente già accertato in giudicato o dovesse trovare applicazione solo in fase di esecuzione/ottemperanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in parte fondamentale: ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice a quo disponendo il seguente principio di diritto. Ha chiarito che l'art. 16-octies e la disciplina collegata (art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato) costituiscono ius superveniens che non incide sull'an e sul quantum del diritto sostanziale al rimborso accertato con sentenza passata in giudicato, ma disciplinano le modalità e le procedure di effettuazione del rimborso in sede amministrativa/di esecuzione. Pertanto la disciplina dei limiti si applica nella fase di attuazione/ottemperanza (anche ai titoli giudiziali irrevocabili) e il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati; in caso di incapienza deve adottare determinazioni specifiche per ottenere l'esecuzione (anche nominando commissario ad acta e attivando procedure contabili particolari, inclusa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso). La Corte ha escluso che la norma autorizzi una definitiva falcidia sostanziale del credito del contribuente: il diritto rimane integro e l'assenza temporanea di fondi può solo ritardare o rendere diversa la modalità di attuazione, non estinguere il credito.
Norme richiamate
art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. l. 3 agosto 2017, n. 123
Disciplina i limiti e le modalità di effettuazione dei rimborsi in presenza di stanziamenti limitati; è norma sopravvenuta che incide sulla fase attuativa/esecutiva del rimborso ma non sul diritto sostanziale accertato in giudicato.
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come modificato)
"i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute" e "a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"
Stabilisce la modalità di erogazione dei rimborsi quando le richieste eccedono le risorse stanziate; la Corte interpreta la norma come regolativa della 'effettuazione' del rimborso (fase attuativa) e non come norma che sopprime il diritto sostanziale del beneficiario.
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Norma originaria che prevedeva la definizione/agevolazione per i soggetti colpiti dal sisma del 1990: in concreto riconosce il diritto al rimborso del 90% dell'Irpef versata per gli anni indicati; tale diritto sostanziale rimane valido anche se sopravvengono disposizioni di attuazione che limitino temporaneamente l'erogazione.
art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma che disciplina il giudizio di ottemperanza tributario; il giudice dell'ottemperanza ha poteri di verifica e di adozione delle determinazioni necessarie per l'attuazione del giudicato fiscale, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. l. 28 dicembre 1997, n. 30 (speciale ordine di pagamento in conto sospeso)
Prevede l'ordine di pagamento in conto sospeso rivolto al tesoriere (Banca d'Italia) che consente il pagamento anche in assenza temporanea di copertura sul capitolo, strumento ritenuto applicabile per consentire l'attuazione dei giudicati quando manchino temporaneamente le risorse.
Corte costituzionale, sent. n. 157/2015
Richiamata per il principio secondo cui la disponibilità limitata di fondi non determina l'estinzione definitiva dell'obbligo di adempiere giudicati; l'assenza di risorse può solo differire il pagamento.
Massime di principio
- La normativa sopravvenuta che disciplina i limiti di spesa (ius superveniens) incide sulla fase di attuazione/esecuzione del rimborso, non sul diritto sostanziale accertato in giudicato: il credito del contribuente resta intatto.
- Le eccezioni concernenti l'incidenza dei limiti di stanziamento devono essere valutate nel giudizio d'ottemperanza (o esecutivo), non nel giudizio di cognizione volto ad accertare il diritto al rimborso.
- Il giudice dell'ottemperanza ha il potere/dovere di verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, deve adottare misure specifiche per l'attuazione del giudicato (anche nominando commissario ad acta e ordinando procedure contabili quali lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso).
- La riduzione amministrativa (es. 50%) prevista per l'effettuazione dei rimborsi opera come modalità temporanea/contabile di erogazione entro il plafond stanziato; non costituisce una perdita definitiva del credito riconosciuto al contribuente.
- Per il contribuente che ottiene sentenza favorevole: se l'Amministrazione sostiene la carenza di fondi, occorre proporre il giudizio d'ottemperanza per ottenere che il giudice verifichi i presupposti, imponga determinazioni specifiche e, se necessario, nomini commissario ad acta per assicurare l'esecuzione.
- Per l'Amministrazione: è opportuno documentare in sede di esecuzione la effettiva capienza dei capitoli e, se carente, attivare tempestivamente le procedure contabili ammesse (ordine in conto sospeso) per evitare ritardi e potenziali responsabilità per danno erariale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16473/2022 del 23/05/2022
- Sentenza civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16474/2022 del 23/05/2022
- Sentenza civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16475/2022 del 23/05/2022
- Sentenza civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16476/2022 del 23/05/2022
- Sentenza civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16477/2022 del 23/05/2022
- Sentenza civile · 23 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16478/2022 del 23/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →