Sentenza del 04/10/2016 n. 5086 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Fattispecie penale - Termine 'raddoppiato' - Disciplina post legge 208/2015 - Notitia criminis - Mancato invio entro i termini di decadenza - Decadenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento notificato nel 2014, sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo. In particolare, dopo la legge n. 208/2015, il raddoppio dei termini ordinari di accertamento per le violazioni penalmente rilevanti non opera più automaticamente. Il raddoppio non poteva quindi essere utilizzato in assenza dell'invio della notitia criminis entro la scadenza del termine ordinario, secondo la disciplina applicabile.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta decaduta dal potere di accertare l'anno 2008, poiché aveva notificato l'accertamento nel 2014 facendo uso del termine raddoppiato, ma non aveva trasmesso la notitia criminis entro la scadenza ordinaria del termine di accertamento. La successiva disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015, non contenendo una clausola di salvaguardia analoga a quella prevista dal d.lgs. n. 128/2015, non consente di conservare tale efficacia all'accertamento.
Norme richiamate
Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)
Ha riscritto la disciplina dei termini entro cui l'Amministrazione finanziaria deve esercitare il potere impositivo.
La riforma ha eliminato il raddoppio automatico dei termini in presenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia penale, rendendo rilevante il rispetto del termine ordinario.
D.lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3
La clausola di salvaguardia prevista dalla norma non è stata riprodotta nella legge n. 208/2015; pertanto, non può essere invocata per mantenere un accertamento notificato oltre il termine ordinario quando la notitia criminis non sia stata inviata tempestivamente.
Art. 332 c.p.p.
Obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio
L'obbligo di denuncia non è sufficiente, da solo, a legittimare il raddoppio dei termini: la notitia criminis deve essere trasmessa entro la scadenza ordinaria prevista per l'accertamento.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti non opera automaticamente: occorre verificare la disciplina temporale applicabile e il rispetto degli eventuali presupposti formali.
- Quando la legge richiede l'invio della notitia criminis entro il termine ordinario, l'Amministrazione decade dal potere impositivo se la denuncia viene trasmessa tardivamente.
- In materia di decadenza tributaria, l'Amministrazione deve rispettare rigorosamente i termini stabiliti dalla legge; le eccezioni al termine ordinario devono essere interpretate in modo restrittivo.
- La mera astratta configurabilità di un reato o l'obbligo teorico di denuncia non è sufficiente a salvare un accertamento notificato oltre il termine ordinario.
- Per valutare casi analoghi occorre individuare il periodo d'imposta, la data di notifica dell'accertamento, la scadenza del termine ordinario, la data di invio della notitia criminis e la normativa vigente nel periodo interessato.
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