Sentenza del 26/01/2018 n. 915 - Comm. Trib. Prov. Catania
IRAP - Presupposti - Autonoma organizzazione - Presupposti - Capacità produttiva impersonale e aggiuntiva - Sussiste - Organizzazione minimale - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicazione dell'IRAP. L'organizzazione minimale del professionista e l'assunzione marginale di un dipendente non integrano il presupposto impositivo quando non dimostrano l'esistenza di una capacità produttiva autonoma, impersonale e aggiuntiva. L'assunzione di personale non può essere automaticamente penalizzata tramite l'IRAP se non genera un concreto plusvalore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto dell'IRAP per un professionista dotato di beni strumentali minimali e con un dipendente, seppure in modo marginale. Secondo il principio affermato, l'organizzazione rilevante ai fini IRAP deve esprimere una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto all'attività personale del professionista, producendo un concreto potenziamento e una quota ulteriore di profitto. La mera presenza di un dipendente o di strumenti limitati non è sufficiente se non determina effettivamente un incremento della capacità produttiva.
Norme richiamate
Art. 2 del D. Lgs. n. 446/1997
Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. In un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'autonoma organizzazione richiede una struttura capace di produrre valore aggiunto in modo impersonale e ulteriore rispetto all'apporto personale del professionista.
Massime di principio
- Per escludere l'IRAP non basta dimostrare che l'organizzazione sia definita minimale: occorre valutare concretamente se beni strumentali, personale e altri fattori produttivi determinino un effettivo potenziamento dell'attività.
- La presenza di un dipendente non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP. È necessario verificare mansioni, durata e rilevanza dell'apporto, nonché se il lavoro dipendente produca un valore aggiunto ulteriore rispetto all'attività personale del professionista.
- L'autonoma organizzazione sussiste quando la struttura produttiva è impersonale e aggiuntiva, cioè quando consente al professionista di ottenere una capacità reddituale ulteriore rispetto a quella derivante esclusivamente dal proprio lavoro.
- In caso di beni strumentali ordinari e strettamente necessari all'esercizio dell'attività, senza una struttura eccedente il minimo indispensabile, il presupposto IRAP tende a essere escluso.
- La valutazione deve essere concreta e non meramente quantitativa: il numero dei dipendenti o il valore dei beni strumentali non è decisivo da solo, ma deve essere considerato in relazione alle dimensioni e alla natura dell'attività professionale.
- L'interpretazione evita che l'IRAP diventi un disincentivo automatico all'assunzione di personale, colpendo anche impieghi che non generano un effettivo incremento della produttività.
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