Sentenza del 11/01/2018 n. 459 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, impegnandosi a rinunciare ai giudizi e ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese. Preso atto dell'atto di rinuncia al ricorso, la Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso e non ha disposto nulla sulle spese, considerata anche la mancata costituzione degli intimati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud s.p.a. per il mancato pagamento della TARSU relativa all'anno 2008. La società contribuente contestava la debenza del tributo sostenendo che i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti presso il centro orafo venivano raccolti e smaltiti direttamente dal consorzio mediante una società privata. I giudici di merito avevano disapplicato il regolamento comunale TARSU, ritenendo illegittimo il limite di 24 metri cubi annui imposto dal Comune per consentire lo smaltimento diretto dei rifiuti. Il Comune, ricorrendo per cassazione, denunciava l'erronea interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e la violazione del principio della domanda, sostenendo che la disapplicazione del regolamento non fosse stata tempestivamente richiesta dalla contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La norma è stata invocata in relazione alla tassazione dei rifiuti e alla possibilità di escludere o ridurre la pretesa tributaria quando i rifiuti speciali assimilati agli urbani siano avviati autonomamente allo smaltimento. I giudici di merito avevano ritenuto incompatibile con tale disciplina il limite regolamentare comunale di 24 metri cubi annui.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittima la disapplicazione, anche d'ufficio, delle norme regolamentari comunali presupposte dall'atto impugnato, qualora risultino illegittime o in contrasto con la normativa sovraordinata.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante transazione e rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di merito.
- La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo se risulta validamente effettuata e accettata secondo le modalità processuali applicabili.
- Nei giudizi tributari il giudice può disapplicare il regolamento comunale rilevante per la decisione se lo ritiene illegittimo o in contrasto con una norma di rango superiore, anche quando la questione non sia stata formulata con una specifica domanda di disapplicazione.
- Per stabilire se una tariffa sui rifiuti sia dovuta occorre verificare la natura dei rifiuti prodotti, le modalità del loro smaltimento e la compatibilità del regolamento comunale con la disciplina legislativa nazionale.
- Una sentenza di estinzione per rinuncia non costituisce, di regola, una decisione definitiva sul merito delle questioni controverse e non chiarisce quale delle parti avrebbe avuto ragione sulle questioni sostanziali.
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