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Ordinanza

Ordinanza n. 146/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, − della determinazione del responsabile “SC Acquisizione beni e servizi”, n. 675 dell’11 settembre 2026, comunicata alla Ricorrente in data 14 settembre 2026, recante a oggetto “24PRE003 - Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 finalizzata alla conclusione di una convenzione / accordo quadro per l’affidamento della fornitura di MATERIALE PER GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA per un periodo di 48 mesi per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione verbali, dichiarazione lotti deserti e aggiudicazione” nella parte in cui aggiudica l’80% del lotto 179 (CIG – B989FC7E9B) a Medical Solution e dei relativi allegati A.1, contenente i verbali di valutazione tecnica qualitativa e A.2, contenente il prospetto delle forniture aggiudicate; − di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali la nota prot. n. 0033012/P/GEN/ARCS del 16 settembre 2026, nella parte in cui consente a Medical Solution di stipulare la convenzione, nonché di ogni altro atto o verbale di valutazione tecnica, ancorché non noto; e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente − ad aggiudicare l’intera fornitura oggetto del lotto 179 alla Ricorrente; − a stipulare con la Ricorrente la convenzione, per l’intero lotto 179; − a dichiarare l’inefficacia della convenzione eventualmente stipulata con Medical Solution, rispetto alla quale la Ricorrente si rende prontamente e tempestivamente disponibile a subentrare; − dichiarare l’inefficacia dei contratti derivati eventualmente stipulati dalle aziende del SSR con Medical Solution, rispetto ai quali la Ricorrente si rende prontamente e tempestivamente disponibile a subentrare; − al risarcimento del danno per equivalente corrispondente al lucro cessante in relazione alla parte di fornitura illegittimamente già prestata dalla Controinteressata; ovvero, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente a risarcire per equivalente i danni patiti e patendi dalla medesima Ricorrente in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti e degli atti impugnati, nonché dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa;

Giustizia amministrativa202600400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dell’80% del lotto 179 della gara per la fornitura di materiale per gastroenterologia ed endoscopia digestiva, nonché atti collegati che consentivano la stipula della convenzione con l’aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dell’11 settembre 2026 che ha aggiudicato alla controinteressata l’80% del lotto 179, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, l’aggiudicazione dell’intera fornitura, il subentro nella convenzione e nei contratti derivati eventualmente stipulati, oltre al risarcimento del danno. Nella fase cautelare il TAR ha ravvisato, in via sommaria, profili di violazione della soglia del 50% del valore complessivo del contratto prevista dal Regolamento (UE) 2025/1197 e del principio di accesso al mercato, riferiti all’offerta dell’aggiudicataria. La ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris, alla luce dei prospettati vizi dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alla soglia del 50% e al principio di accesso al mercato, sia il periculum in mora, nei termini dedotti dalla ricorrente. Ha quindi sospeso l’esecuzione degli atti impugnati. La decisione non definisce il merito, che è stato fissato per l’udienza pubblica del 2 dicembre 2026; resta impregiudicato nelle more l’esercizio dell’autotutela da parte della stazione appaltante. Spese riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2025/1197

    Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che, allo stato degli atti, il ricorso s’appalesa assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, risultando favorevolmente apprezzabili i vizi di violazione della soglia del 50% del valore complessivo del contratto, posta dal Regolamento (UE) 2025/1197, da cui è afflitta l’offerta della controinteressata, nonché del principio di accesso al mercato;

    In sede cautelare, la soglia del 50% del valore complessivo del contratto prevista dal Regolamento è stata ritenuta, in via sommaria, parametro rilevante per apprezzare la legittimità dell’offerta dell’aggiudicataria.

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto di fissare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 55, comma 11, e 120, comma 6, c.p.a., la data dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, nelle more della cui celebrazione resta impregiudicato l’esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante;

    La trattazione cautelare è stata accompagnata dalla fissazione dell’udienza pubblica di merito, lasciando impregiudicato il potere di autotutela della stazione appaltante.

  • art. 120, comma 6, c.p.a.

    Ritenuto di fissare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 55, comma 11, e 120, comma 6, c.p.a., la data dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, nelle more della cui celebrazione resta impregiudicato l’esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante;

    Il giudice ha fissato la data dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso in materia di appalti, mantenendo aperta la possibilità di autotutela amministrativa nelle more.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la violazione della soglia del 50% del valore complessivo del contratto prevista dal Regolamento (UE) 2025/1197 e del principio di accesso al mercato può integrare elementi di fumus boni iuris rispetto all’offerta aggiudicataria.
  • La sospensione cautelare degli atti di gara presuppone una valutazione favorevole, sia pure sommaria, del fumus boni iuris e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; la fissazione dell’udienza di merito non preclude l’esercizio dell’autotutela da parte della stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaAutotutela decisoria

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