Sentenza del 27/02/2015 n. 4091 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva notificato avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004 e 2005, ritenendo edificabili terreni di circa 200.000 mq classificati in zona urbanistica D3, e aveva recuperato maggiori imposte sulla base di un valore di 52 euro al mq, applicando anche le sanzioni. La contribuente contestava la validità e la motivazione degli avvisi, la qualificazione edificabile dei terreni in assenza di strumenti attuativi, l'applicabilità dell'esenzione o del regime previsto per i terreni agricoli, la congruità del valore accertato e l'irrogazione delle sanzioni. Il Comune aveva proposto ricorso incidentale contro l'annullamento delle sanzioni disposto dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della contribuente sia quello incidentale del Comune. È stata confermata la legittimità degli avvisi ICI quanto alla motivazione, alla qualificazione dei terreni come edificabili e al valore imponibile. Per l'ICI, un'area è edificabile quando tale qualificazione deriva dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche se mancano l'approvazione regionale e gli strumenti attuativi. La destinazione agricola di fatto non è sufficiente a escludere l'edificabilità: occorrono sia il possesso sia la diretta conduzione del fondo da parte del contribuente. È stato inoltre ritenuto possibile utilizzare, come elemento di stima, il valore risultante da una perizia giurata redatta per la rivalutazione ai fini delle imposte sui redditi, purché coerente con i criteri ICI del valore venale in comune commercio. Le sanzioni, già escluse dalla CTR, sono rimaste non applicate perché sussistevano obiettive condizioni di incertezza normativa e giurisprudenziale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 7
L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, inclusi i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e i parametri utilizzati per il calcolo dell'imposta.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 2, lett. b)
Ai fini ICI, l'edificabilità dipende dalla qualificazione urbanistica dell'area. La destinazione agricola concreta non esclude l'edificabilità se non ricorrono congiuntamente possesso e diretta conduzione del fondo da parte del contribuente.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5
La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, considerando ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso, costi di adattamento e prezzi di mercato di aree analoghe.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 9
La disciplina agevolativa per i terreni condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli opera sul piano della riduzione dell'imposta e non elimina automaticamente la qualificazione urbanistica dell'area come edificabile.
D.Lgs. n. 203/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16
"Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"
La norma è stata considerata di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente anche ai periodi d'imposta oggetto del giudizio, purché il rapporto non fosse già esaurito.
D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 2, convertito dalla Legge n. 248/2006
"Ai fini dell'applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"
Per la fiscalità immobiliare è sufficiente l'utilizzabilità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune; non sono necessari né l'approvazione regionale né gli strumenti attuativi.
Legge n. 448/2001, art. 7
"La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale"
La perizia di rivalutazione non vincola automaticamente la base imponibile ICI, ma il valore da essa risultante può essere utilizzato come elemento di stima se rispetta i criteri del valore venale in comune commercio previsti dalla disciplina ICI.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 59, comma 1, lett. g)
Il Comune può predeterminare valori venali per zone omogenee per limitare il proprio potere di accertamento quando il contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore a quello stabilito. Le deliberazioni meramente ricognitive o statistiche della Giunta non impediscono, però, accertamenti fondati su un valore maggiore adeguatamente giustificato.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 8; Legge n. 212/2000, art. 10, comma 3; D.Lgs. n. 472/1997, art. 6
Le sanzioni possono essere escluse quando esistono obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme e l'errore del contribuente è scusabile. Nel caso concreto l'incertezza derivava da contrasti giurisprudenziali sulla nozione di area edificabile e sul requisito della conduzione diretta.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione immobiliare, la qualificazione edificabile di un terreno deriva normalmente dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e non richiede necessariamente l'approvazione regionale o l'adozione di piani attuativi.
- La concreta coltivazione agricola del terreno non basta, da sola, a escludere l'imponibilità come area edificabile. Per beneficiare della disciplina prevista per i terreni agricoli occorre verificare anche il possesso e la diretta conduzione del fondo da parte del contribuente, oltre agli altri requisiti applicabili.
- Un avviso di accertamento è motivato in modo sufficiente se rende comprensibili presupposti, valore utilizzato e criteri di calcolo; le contestazioni sulla correttezza economica della stima riguardano soprattutto la prova e il merito, non necessariamente la validità formale dell'atto.
- Il valore indicato dal Comune in delibere aventi funzione ricognitiva o statistica non costituisce necessariamente un tetto invalicabile. L'ente può accertare un valore superiore, purché lo fondi su elementi concreti e coerenti con il valore venale di mercato.
- Una perizia redatta per la rivalutazione fiscale di un terreno può essere utilizzata anche come indizio del valore ai fini dell'imposta immobiliare, ma deve essere compatibile con i criteri specifici previsti per la determinazione del valore venale dell'area.
- Le sanzioni tributarie possono non essere applicate quando, al momento della violazione, esistevano contrasti normativi o giurisprudenziali seri e obiettivi tali da rendere scusabile l'errore del contribuente; ciò non comporta necessariamente l'annullamento dell'imposta principale.
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