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Sentenza

Sentenza n. 5109/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 734/2025 pronunciata in data 30.01.2025 dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 18492/2024.

Giustizia amministrativa202505478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore complessivo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, oltre interessi. La sentenza aveva inoltre posto a carico dell’Amministrazione una parte delle spese di lite. Dedotta l’inottemperanza del Ministero, la ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine per adempiere, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con esclusione della parte relativa alle spese di lite liquidate nella sentenza del giudice ordinario: tali spese spettano al difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito, e il difensore non aveva proposto il ricorso per ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, autorizzato a delegare all’interno della propria struttura, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso commissariale, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lettera e)

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Individua le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici relativi alla Carta per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, richiamate dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine legale previsto per l’adempimento da parte della pubblica amministrazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato, nominando contestualmente un Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Quando il titolo esecutivo liquida spese processuali con distrazione in favore del difensore antistatario, quest’ultimo è titolare di un autonomo diritto di credito; il cliente non può ottenere, nel proprio giudizio di ottemperanza, l’esecuzione della parte del titolo relativa a tali spese se il difensore non è parte del giudizio.
  • Il Commissario ad acta può essere individuato in un organo amministrativo estraneo all’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega interna, e il relativo compenso può essere posto a carico dell’amministrazione obbligata quando ne ricorrano in concreto i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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