Sentenza del 13/01/2017 n. 729 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato, per gli anni d'imposta 1999 e 2000, maggiori ricavi non fatturati, determinati mediante una percentuale di ricarico del 30%, con conseguenti maggiori imposte ai fini IRPEF, IVA e IRAP. L'accertamento induttivo era stato fondato sull'irregolare tenuta del libro degli inventari, sull'irregolare registrazione delle scritture contabili nel libro giornale e sulla mancata conservazione di 82 documenti fiscali. Il contribuente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo la violazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e contestando la gravità delle irregolarità contabili, nonché il ricorso al metodo induttivo e la percentuale di ricarico applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le violazioni contabili, numerose e ripetute, fossero normalmente idonee a rendere inattendibile la contabilità e a legittimare l'accertamento induttivo. Il contribuente, che aveva riconosciuto i fatti materiali, non aveva adeguatamente censurato la motivazione con cui il giudice d'appello aveva valutato tali irregolarità come gravi. È stata confermata la percentuale di ricarico del 30% e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 9.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricorrere all'accertamento induttivo quando le irregolarità della contabilità siano tali da renderla complessivamente inattendibile. Nel caso concreto, la pluralità e reiterazione delle omissioni è stata ritenuta sufficiente a giustificare il metodo induttivo.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non può limitarsi a contestare genericamente la valutazione dei fatti o della motivazione. Nel caso concreto, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non aggrediva adeguatamente la motivazione della sentenza d'appello.
Cass. n. 16724/2005
La Corte richiama il principio secondo cui violazioni contabili numerose e ripetute rendono normalmente inattendibili le scritture contabili; la non gravità delle violazioni costituisce un'eccezione che deve essere dimostrata dal contribuente.
Massime di principio
- Una contabilità caratterizzata da omissioni numerose, ripetute o distribuite su più anni può essere considerata inattendibile e legittimare l'accertamento induttivo.
- Quando il contribuente ammette le irregolarità materiali, deve dimostrare concretamente perché esse non incidano sull'attendibilità complessiva della contabilità.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la gravità delle irregolarità: occorre censurare in modo puntuale la motivazione della sentenza e indicare la specifica violazione di legge.
- La percentuale di ricarico può essere confermata dal giudice quando sia sostenuta da elementi presuntivi e da ulteriori riscontri, come dichiarazioni raccolte dalla Guardia di finanza.
- La mancata conservazione di numerosi documenti fiscali, insieme a irregolarità nei libri contabili, rafforza la presunzione di inattendibilità della contabilità e rende più difficile ottenere l'annullamento dell'accertamento.
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