Cassazione Civile, Sentenza n. 9377/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La S.I.B. aveva chiesto accertamento dell'inadempimento del contratto di fornitura, dichiarazione di risoluzione per diffida ad adempiere e risarcimento danni per i distributori automatici malfunzionanti. Il Tribunale di Padova aveva accordato solo il risarcimento parziale ritenendo carente la prova dell'origine e del contenuto del contratto e riconoscendo la proprietà delle macchine alla Mokarabia. In appello la Corte di Venezia ha accolto l'appello della Mokarabia rigettando tutte le domande della S.I.B., ritenendo pacifico il trasferimento di proprietà, non riconoscendo la risoluzione per diffida e valutando insufficiente la prova del grave inadempimento e dei costi denunciati. La S.I.B. ha proposto ricorso per cassazione deducendo molteplici violazioni di norme civili e processuali; il Fallimento Old Espresso ha proposto ricorso incidentale. La Corte di cassazione ha esaminato la questione procedurale essenziale: il Tribunale aveva già ritenuto mancanti prove sulla fonte negoziale e sull'inadempimento, ed essendo la S.I.B. non ricorsa incidentale in appello sui relativi capi, tali questioni sono divenute precluse per effetto del giudicato interno, rendendo inammissibili i motivi di cassazione che le riguardavano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della S.I.B. s.n.c.; ha altresì dichiarato inefficace il ricorso incidentale del Fallimento Old Espresso (condizionato all'accoglimento del ricorso principale) e ha condannato la ricorrente principale a rimborsare le spese di giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 6.300,00 oltre accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1454 c.c.
La diffida ad adempiere non ha automaticamente determinato la risoluzione del contratto: la Corte ha ritenuto che, in mancanza di prova del contenuto contrattuale e della gravità dell'inadempimento, la diffida non fosse idonea a produrre la risoluzione di diritto.
art. 1453 c.c.
La richiesta di risoluzione giudiziale è condizionata alla prova dell'inadempimento grave e del contenuto obbligatorio del contratto; in assenza di tale prova la domanda è infondata.
art. 1218 c.c.
Riferita all'onere di risarcimento per inadempimento: la Corte ha richiamato i principi ma ha ritenuto che mancasse la prova dell'inadempimento o della sua gravità.
art. 329, comma 2 c.p.c.
La Corte ha applicato il principio del giudicato interno: le questioni decide dal primo grado sulle quali non è stato proposto appello incidentale sono precluse e rendono inammissibili i successivi motivi che le riguardino.
art. 346 c.p.c.
Richiamata la regola sul devolutivo dell'impugnazione: il quantum devolutum in appello e la formazione progressiva del giudicato implicano che la parte parzialmente soccombente deve proporre appello incidentale per contestare parti della decisione di primo grado.
art. 112 e art. 161 c.p.c.
Invocate con riferimento all'omessa pronuncia e all'ultrapetizione; la Corte ha valutato queste doglianze ma le ha ritenute non idonee a superare l'inammissibilità dovuta al giudicato interno.
art. 334, comma 2 c.p.c.
Rilevata in relazione al ricorso incidentale tardivo: la Corte dichiara che l'incidentale perde efficacia ove sia dichiarata inammissibile la impugnazione principale e comunque l'incidentale risultava condizionato al ricorso principale.
art. 23, comma 8-bis d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale richiamata per la decisione nelle forme previste (predisposizione delle conclusioni motivate e discussione orale in camera di consiglio).
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
La Corte ha rilevato i presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
art. 2909 c.c.
Citato nel ricorso incidentale in relazione all'effetto del giudicato; la Corte ha richiamato i limiti posti al riesame di questioni già decise e non tempestivamente impugnate.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado decide che manca prova dell'esistenza o del contenuto di un contratto e rigetta la relativa domanda di accertamento/inadempimento, la parte che intende contestare quel punto deve proporre appello incidentale; altrimenti emerge un giudicato interno che preclude future impugnazioni su quel tema.
- La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) non determina automaticamente la risoluzione del contratto: è necessaria una effettiva prova della gravità dell'inadempimento e del contenuto degli obblighi contrattuali invocati.
- In cassazione la Corte non può sopperire alla mancata impugnazione incidentale che avrebbe dovuto modificare il perimetro del giudicato: questioni non devolute e non tempestivamente appellate sono inammissibili.
- Il ricorso incidentale è condizionato all'esito del ricorso principale: se il ricorso principale è inammissibile, l'incidentale perde efficacia e non produce effetti.
- È essenziale documentare con rigore l'origine e il contenuto degli obblighi contrattuali quando si chiede la risoluzione e i correlati danni; la mera deduzione verbale o prove deboli sui fatti non sono sufficienti per ottenere la risoluzione e risarcimenti connessi.
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