Sentenza del 27/10/2017 n. 15025 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la notifica della cartella esattoriale effettuata tramite PEC, poiché il documento allegato era un semplice file PDF privo di firma digitale. Secondo il principio richiamato, la PEC garantisce l’invio e la ricezione del messaggio, ma non certifica da sola l’autenticità, l’integrità e la provenienza dell’allegato. La cartella avrebbe quindi dovuto essere sottoscritta digitalmente da un soggetto qualificato, normalmente mediante un file in formato P7M o altro formato idoneo a garantire la validità della firma.
La decisione
La notifica tramite PEC con allegato un semplice PDF privo di sottoscrizione digitale è stata ritenuta nulla, perché non garantisce l’originalità o la conformità dell’atto. Tuttavia, la nullità della notifica non determina automaticamente l’invalidità della cartella: la notifica è una condizione di efficacia dell’atto, non della sua validità. Inoltre, se il contribuente ammette di aver ricevuto la cartella e la impugna, dimostra di averne conosciuto il contenuto; tale conoscenza può sanare il vizio della notifica per raggiungimento dello scopo.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti tramite PEC e sulla firma digitale
La cartella allegata alla PEC deve riportare la firma digitale di persona idonea ad attestarne la qualità e la conformità.
La trasmissione via PEC certifica il recapito del messaggio, ma non rende automaticamente autentico l’allegato. L’atto deve essere firmato digitalmente o prodotto in un formato che consenta di verificare autenticità, integrità e provenienza.
Principio del raggiungimento dello scopo della notificazione
La notifica costituisce condizione di efficacia ma non di validità dell’atto.
Anche quando la notifica presenta un vizio, questo può essere sanato se il destinatario dimostra di aver conosciuto effettivamente l’atto e il suo contenuto, ad esempio impugnandolo tempestivamente o contestandolo nel merito.
Massime di principio
- Un allegato PDF inviato tramite PEC non è necessariamente un atto autentico o conforme: occorre verificare la presenza della firma digitale e la possibilità di identificare il soggetto che ha formato o certificato il documento.
- La notifica di una cartella tramite PEC con semplice PDF privo di firma digitale può essere contestata per nullità, ma la contestazione non comporta automaticamente l’annullamento della cartella.
- Se il destinatario ammette di aver ricevuto l’atto e lo impugna dimostrando di conoscerne il contenuto, il vizio della notifica può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
- È necessario distinguere tra vizi della notifica e vizi propri della cartella: la prima riguarda le modalità con cui l’atto è stato portato a conoscenza del destinatario, mentre i secondi riguardano il contenuto o la legittimità dell’atto stesso.
- La verifica concreta deve considerare il formato dell’allegato, la validità della firma digitale, la provenienza del documento, la relata di notifica e la condotta processuale del destinatario.
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