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Ordinanza

Ordinanza n. 285/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS- del 17.03.2026, con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore della società controinteressata -OMISSIS- della “gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli uffici e caserme dell’arma dei carabinieri di Lecce e provincia per il periodo di 24 mesi”

Giustizia amministrativa202600465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di aggiudicazione di una gara europea a procedura aperta per il servizio di pulizia degli uffici e delle caserme dell'Arma dei carabinieri di Lecce e provincia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo, in sede cautelare, l'inattendibilità dell'offerta economica aggiudicataria. In particolare, ha contestato il calcolo del costo della manodopera, sostenendo che l'offerta avesse escluso il costo relativo all'anzianità di settore; ha censurato l'indicazione pari a zero del costo per le ore di pulizia periodica, ritenendo tale previsione incompatibile con l'effettiva esecuzione del servizio; e ha sollevato una questione relativa al personale da assorbire nell'ambito della clausola sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato, del fumus boni iuris. Quanto al costo dell'anzianità di settore, ha ritenuto che l'offerta non lo avesse escluso, poiché la controinteressata aveva chiarito di aver calcolato il costo della manodopera assumendo la maturazione dell'anzianità forfettaria prevista dalle tabelle ministeriali, precisando al contempo i casi in cui l'indennità non sarebbe dovuta ai sensi del contratto collettivo. Quanto alle ore di pulizia periodica, la censura è stata ritenuta suggestiva ma non idonea a superare la corposa istruttoria svolta dalla Prefettura, che aveva richiesto e valutato giustificazioni sul raccordo tra prestazioni e ore, sulle risorse impiegate, sulla compatibilità oraria, sulle spese generali e sull'imputazione dei costi. Il giudice ha considerato plausibile l'impiego di personale già presente nell'organico, assegnato ad altri appalti con monte ore superiore alle esigenze effettive, e ha rilevato la documentazione prodotta a sostegno della disponibilità oraria residua. La questione relativa all'assorbimento del personale è stata ritenuta superata dalla conferma dell'assorbimento prioritario di tutte le 18 unità indicate nell'Allegato L. Il TAR ha inoltre ribadito che la valutazione dell'anomalia dell'offerta appartiene alla discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, non ravvisata in via prima facie nel caso concreto. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 26 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente; l'istanza è stata respinta.

  • art. 22 CCNL

    È stato richiamato per precisare che l'indennità di anzianità di settore non è dovuta nei primi quattro anni di anzianità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La valutazione dell'anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando emergano manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o inattendibilità complessiva del giudizio o dell'offerta.
  • Quando la stazione appaltante svolge una concreta e articolata istruttoria sui giustificativi dell'offerta, esaminando il raccordo tra prestazioni e ore, le risorse utilizzate, la loro compatibilità oraria, le spese generali e i criteri di imputazione dei costi, tale istruttoria può escludere, in sede cautelare, la manifesta inattendibilità dell'offerta.
  • La previsione di un costo pari a zero per una specifica voce di servizio non determina di per sé l'inattendibilità dell'offerta, se l'operatore dimostra documentalmente che le prestazioni possono essere svolte mediante risorse già impiegate in altri appalti e dotate di disponibilità oraria residua, senza sovrapposizioni o incompatibilità.
  • La contestazione relativa al mancato assorbimento del personale nell'ambito della clausola sociale perde consistenza quando, prima dell'aggiudicazione, l'operatore economico conferma espressamente l'assorbimento prioritario di tutte le unità indicate dalla stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di istruttoria

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