Cassazione Penale, Ordinanza n. 30176/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproponevano doglianze già sollevate in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, in particolare: contestazione dell'applicazione della recidiva e contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata e fossero quindi inammissibili perché meramente reiterative.
Norme richiamate
indica il reato oggetto della condanna impugnata, cioè l'evasione.
recidiva
la Corte rileva che la doglianza sulla recidiva era già stata esaminata e disattesa in appello con argomenti corretti, non efficacemente censurati in cassazione.
circostanze attenuanti generiche
la Corte rileva che il diniego delle attenuanti generiche era già stato motivato e che il ricorso non si confrontava con tali argomenti.
Cassa delle ammende
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già prospettate e già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione relativa alla recidiva è inammissibile quando non si censuri in modo puntuale la ratio decidendi della decisione di merito che l'ha applicata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere censurato in cassazione solo se il ricorso si confronta con la motivazione concreta del giudice di merito; una mera reiterazione della doglianza non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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