Cassazione Civile, Ordinanza n. 19950/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, della sua accettazione da parte della controparte e della circostanza che la rinuncia fosse intervenuta in sede di conciliazione sindacale con regolazione anche delle spese. Ne ha tratto la conseguenza dell’estinzione del processo e ha disposto che nulla fosse statuito sulle spese, richiamando l’art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4213/2024. Nel corso del giudizio di legittimità la società resistente ha depositato controricorso. Successivamente il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, che risulta accettata dalla controparte. La rinuncia è intervenuta in sede di conciliazione sindacale, come da verbale sottoscritto dalle parti in data 12/01/2026, nel quale erano state regolate anche le spese processuali.
Norme richiamate
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte dichiara l’estinzione del processo e non provvede sulle spese se queste sono già regolate dalle parti nel verbale di conciliazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
- Se la rinuncia interviene nell’ambito di una conciliazione che disciplina anche le spese processuali, il giudice di legittimità non deve provvedere ulteriormente sulle spese.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia accettata preclude ogni decisione sul merito dell’impugnazione.
Come è indicizzato
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