Cassazione Civile, Ordinanza n. 13615/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, della quale la parte era venuta a conoscenza tramite estratto/stampa esplicativa di ruolo. In primo grado il giudice di pace aveva rigettato nel merito l'azione; in appello il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per carenza di interesse. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2909 c.c. per asserita formazione di giudicato sostanziale esplicito sulla decisione di merito del primo giudice; (2) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo la prescrizione dei crediti fatti valere negli atti impugnati; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e di varie norme sulla prescrizione delle sanzioni amministrative e sull'interruzione della prescrizione, lamentando la prescrizione del credito portato dalla cartella. La Corte ha esaminato il primo motivo e lo ha ritenuto inammissibile, perché una pronuncia di merito impugnata non determina giudicato sostanziale sulla questione dell'interesse ad agire; ha poi scrutinato congiuntamente secondo e terzo motivo, ritenendoli inammissibili alla luce dell'orientamento nomofilattico secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo per invalidità della notifica della cartella è inammissibile salvo che il debitore dimostri uno specifico interesse ad agire ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, interesse che nel caso concreto non risultava allegato né dimostrato. Ha inoltre escluso che la prescrizione possa essere fatta valere in via di azione in assenza di una minaccia attuale di esecuzione e sulla base della sola estrazione dell'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza di merito impugnata non aveva generato giudicato sostanziale sulla questione dell'interesse ad agire. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, applicando il principio per cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo, quando sia dedotta l'invalidità della notifica della cartella, è proponibile solo se il debitore dimostri un concreto interesse ad agire nei casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; nella fattispecie tale interesse non era stato specificato. La doglianza di prescrizione è stata parimenti esclusa perché non può essere fatta valere in via autonoma in difetto di una minaccia attuale di esecuzione e sulla sola base dell'estratto di ruolo. Nulla sulle spese, poiché le controparti erano rimaste intimate. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
la Corte esclude che, su una sentenza di merito impugnata, si formi giudicato sostanziale tale da precludere la verifica dell'interesse ad agire in appello.
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se l'iscrizione a ruolo pregiudica la partecipazione a una gara pubblica, la riscossione di somme dovute dalla P.A. o la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A., con verifica dell'interesse al momento della decisione.
art. 360 c.p.c.
individua i vizi denunciati in cassazione, ma non consente di superare il difetto originario di interesse all'azione.
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro di censura, ma la doglianza è stata ritenuta assorbita/inammissibile per difetto di interesse.
art. 209 d.lgs. 285/1992
richiamato in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative stradali, ma non idoneo a fondare l'azione in assenza di interesse concreto.
art. 28 L. n. 689/1981
richiamato sulla prescrizione delle sanzioni amministrative, ma la Corte ne esclude la rilevanza autonoma nel caso concreto.
art. 2943 c.c.
richiamato quale norma sull'interruzione della prescrizione, ma la censura non supera il difetto di interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo o della cartella per vizi della notifica è ammissibile solo se il debitore allega e prova un interesse ad agire concreto e attuale, nei casi tassativamente indicati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
- La mera deduzione della prescrizione del credito non basta a radicare l'azione quando non vi sia una minaccia attuale di esecuzione o un diverso pregiudizio concreto collegato all'iscrizione a ruolo.
- Una pronuncia di merito impugnata non determina, di per sé, giudicato sostanziale sulla questione processuale dell'interesse ad agire, se su tale punto non vi sia stata una decisione espressa che sia divenuta definitiva.
- In sede di cassazione, le censure formalmente riferite a violazioni di legge restano inammissibili quando mirano in realtà a superare il difetto originario di un presupposto dell'azione non allegato nel giudizio di merito.
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