Sentenza del 14/02/2017 n. 577 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Cooperativa edilizia - Accertamento induttivo - Ricostruzione reddito - Percentuale redditività - Regime agevolativo - Tassazione ridotta su utile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un accertamento induttivo con ricostruzione del reddito di una cooperativa edilizia. Il punto controverso è l'applicabilità della percentuale di redditività del 7 per cento e del regime agevolativo previsto per le cooperative, nonostante l'assenza di uno scopo lucrativo. La cooperativa è stata assimilata a un'ordinaria impresa commerciale ai fini della ricostruzione del reddito, ma è stata comunque ritenuta beneficiaria della tassazione ridotta sull'utile prevista dalla normativa speciale.
La decisione
La percentuale di redditività del 7 per cento è stata ritenuta applicabile alla cooperativa edilizia ai fini dell'accertamento induttivo, in quanto assimilabile a un'impresa commerciale ordinaria. Tuttavia, è stata riconosciuta l'agevolazione fiscale consistente nell'assoggettamento dell'utile a tassazione ridotta, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/1977 e dell'articolo 21, comma 10, della legge n. 449/1997. L'esito è quindi parzialmente favorevole alla cooperativa: l'accertamento reddituale è confermato nel criterio di calcolo, mentre viene salvaguardato il regime agevolativo.
Norme richiamate
Articolo 12, legge n. 904/1977
La norma è stata interpretata come fondamento del regime agevolativo applicabile alle cooperative, con tassazione ridotta dell'utile secondo le condizioni previste dalla disciplina cooperativistica.
Articolo 21, comma 10, legge n. 449/1997
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore base normativa per il mantenimento dell'agevolazione fiscale a favore della cooperativa, anche dopo la ricostruzione induttiva del reddito.
Massime di principio
- Una cooperativa edilizia, pur non perseguendo finalità lucrative, può essere trattata come un'impresa commerciale ai fini della determinazione presuntiva o induttiva del reddito.
- L'assimilazione a un'impresa commerciale per il calcolo del reddito non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni fiscali riconosciute alle cooperative.
- Il criterio di redditività del 7 per cento può essere applicato per ricostruire il reddito, ma l'utile così determinato deve comunque essere assoggettato al regime fiscale agevolato quando risultano soddisfatti i requisiti normativi.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra determinazione della base imponibile e aliquota o regime fiscale applicabile: la prima può seguire criteri ordinari, mentre il secondo può restare agevolato.
- Il riconoscimento dell'agevolazione dipende dalla permanenza dei requisiti sostanziali e formali richiesti dalla normativa sulle cooperative; la sola natura non lucrativa non è sufficiente, ma neppure esclude di per sé il beneficio.
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