Sentenza del 18/07/2017 n. 796 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.V.A. - rimborsi - ente non commerciale - svolgimento attività commerciale - contabilità separata - necessità - sussiste - mancanza - conseguenze - diniego rimborso - legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.P.O. aveva impugnato il diniego del rimborso IVA di 15.000 euro, sostenendo che l'attività svolta fosse prevalentemente commerciale e che tutti i costi sostenuti nel 2009 fossero riferibili a tale attività. L'associazione riteneva sufficiente distinguere le diverse movimentazioni mediante un piano dei conti dettagliato, senza necessariamente istituire libri contabili distinti. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che, in quanto ente non commerciale esercente anche attività commerciale, A.P.O. fosse tenuta a gestire l'attività commerciale con contabilità separata ai sensi dell'art. 19-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché a documentare l'inerenza dei costi all'attività commerciale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso di A.P.O., ritenendola ente commerciale e riconoscendole il diritto al rimborso. In appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che A.P.O. fosse un ente non commerciale che svolgeva anche attività commerciale. Poiché l'associazione non aveva istituito una contabilità separata e non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare che i costi fossero interamente riferibili all'attività commerciale, il diniego del rimborso è stato ritenuto legittimo. L'appello dell'Ufficio è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata e le spese di giudizio sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
Art. 19-ter, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.
Gli enti non commerciali possono detrarre l'IVA relativa agli acquisti effettuati per l'attività commerciale, ma devono gestire tale attività con contabilità separata rispetto a quella istituzionale. Per i beni e servizi utilizzati promiscuamente, la detrazione è limitata alla quota imputabile all'attività commerciale.
Art. 19 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell'IVA richiede che gli acquisti siano inerenti all'attività che attribuisce il diritto alla detrazione. I criteri di ripartizione degli acquisti promiscui devono essere coerenti con la natura dei beni e dei servizi.
Art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell'IVA deve rispettare i limiti e le modalità previsti dalla disciplina generale dell'imposta, anche con riferimento alla determinazione della quota detraibile.
Art. 149 del TUIR
La qualificazione fiscale dell'ente e delle attività esercitate rileva per stabilire il regime applicabile. Nel caso concreto, la natura di ente non commerciale risultava dalla posizione fiscale e dalle dichiarazioni presentate dall'associazione.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 86/E del 13 marzo 2002
La tenuta di una contabilità separata non prevede l'istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.
La contabilità separata non richiede necessariamente sistemi contabili completamente autonomi, ma deve comunque consentire una distinzione effettiva, analitica e verificabile tra attività istituzionale e attività commerciale.
Massime di principio
- Un ente non commerciale che svolge anche attività commerciale deve adottare una contabilità idonea a distinguere in modo documentabile le operazioni, i ricavi e i costi delle due attività.
- La prevalenza quantitativa dei ricavi commerciali, anche se molto elevata, non trasforma automaticamente l'ente in un ente commerciale né elimina gli obblighi previsti per gli enti non commerciali.
- La dichiarazione unilaterale secondo cui tutti i costi sono riferibili all'attività commerciale non è sufficiente: l'inerenza deve essere dimostrata con fatture, registrazioni, criteri di imputazione e altra documentazione verificabile.
- Per i costi promiscui, l'IVA è detraibile solo nella quota effettivamente riferibile all'attività commerciale, sulla base di criteri coerenti con la natura dei beni e dei servizi.
- La contabilità separata può essere realizzata anche attraverso un unico sistema contabile, purché il piano dei conti e le registrazioni consentano una distinzione chiara e controllabile delle diverse attività.
- In assenza di contabilità separata e di adeguata prova dell'inerenza dei costi, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente negare il rimborso dell'IVA.
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